Art. 7.
                    Caratteristiche tecnologiche
                    degli impianti di combustione
  1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma
2, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art.
2,  comma  1,  lettera b), e comma 2, di potenza termica nominale per
singolo  focolare  superiore  a 0,035 MW devono possedere i requisiti
tecnici  e  costruttivi  degli impianti termici di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti
installati  precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto  si  adeguano  ai  suddetti  requisiti  tecnici  e
costruttivi  entro  quattro  anni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di  combustione, gli
impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza
termica  nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere
dotati  di  rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonche' di
un  analizzatore  per  la  misurazione e la registrazione in continuo
dell'ossigeno   libero  e  del  monossido  di  carbonio.  I  suddetti
parametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
della camera di combustione.
  3.  Gli  impianti  di  potenza  termica nominale complessiva pari o
superiore  a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore
del  presente  decreto,  si  adeguano  a quanto disposto dal comma 2,
entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.