Art. 8
                     Uso dell'olio combustibile
               ed altri distillati pesanti di petrolio
  1.  L'uso  degli  oli  combustibili  ed altri distillati pesanti di
petrolio  di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), e' consentito negli
impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza
termica  nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purche' ogni
singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono
fatte   salve  le  ulteriori  limitazioni  stabilite  dalle  regioni,
nell'ambito  dei  piani  e  programmi  di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  351, ove tali misure siano
necessarie   per   il   conseguimento  degli  obiettivi  di  qualita'
dell'aria.
  2.  L'uso  degli  oli  combustibili  ed altri distillati pesanti di
petrolio  di  cui al comma 1, e' consentito altresi', fino al termine
fissato  nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3
e  9,  comma  2,  del  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 351, e
comunque  non  oltre  il  1 settembre 2005, in tutti gli impianti che
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto funzionino, in
ragione  delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile
o   ad   altri  distillati  pesanti  di  petrolio  utilizzando  detti
combustibili  in  misura  pari o superiore al 90% in massa del totale
dei  combustibili  impiegati  durante  l'ultimo  periodo  annuale  di
esercizio,  individuato  dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
  3.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  2,  devono  risultare dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  412/1993  o  da
successive  annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e da documenti
comprovanti  acquisti  periodici  di  olio  combustibile  o  di altri
distillati  pesanti  di petrolio con contenuto di zolfo non superiore
allo 0,3% in massa.
  4.    Il   responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione
dell'impianto  di  cui  al  comma  2 trasmette, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per
i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  una  dichiarazione  attestante  la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2.