Art. 9.
             Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile
               ed altri distillati pesanti di petrolio
  1.   L'uso  di  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
distillati  pesanti  di  petrolio  aventi  le  caratteristiche di cui
all'art.  6, comma 1, lettera n), e' consentito negli impianti di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  b)  e  comma  2, di potenza termica
nominale  complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purche' ogni singolo
focolare  abbia  una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte
salve  le  ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito
dei  piani  e  programmi  di  cui  agli  articoli  8  e 9 del decreto
legislativo  4  agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie
per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria.
  2.   L'uso  di  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
distillati  pesanti  di  petrolio,  di  cui  al  precedente comma, e'
consentito  altresi', fino al termine fissato nell'ambito dei piani e
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999,  n. 351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli
impianti  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto
funzionino,  in  ragione  delle  loro caratteristiche costruttive, ad
olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad
emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura
pari  o  superiore  al  90%  in  massa  del  totale  dei combustibili
impiegati  durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato
dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modifiche.
  3.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  2  devono  risultare  dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  412/1993,  o da
successive  annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e da documenti
comprovanti  acquisti  periodici  di  olio  combustibile  o  di altri
distillati  pesanti  di petrolio con contenuto di zolfo non superiore
allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al comma 1.
  4.    Il   responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione
dell'impianto  di  cui  al  comma  2 trasmette, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per
i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  una  dichiarazione  attestante  la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2.