Art. 9. Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio 1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), e' consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purche' ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria. 2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, e' consentito altresi', fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. 3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al comma 1. 4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.