Art. 4.
        Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

  1.  Nel  periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti
radiofoniche  e  televisive  private locali che diffondono le proprie
trasmissioni  nella regione Friuli-Venezia Giulia, le quali accettano
di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione  delle  posizioni  favorevoli  o  contrarie  al quesito
referendario,  hanno  altresi'  la facolta' di diffondere ai medesimi
fini messaggi politici autogestiti a pagamento.
  2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi
autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della
medesima  settimana  a  quello destinato alla prevista diffusione dei
messaggi autogestiti a titolo gratuito.
  3.  Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi
per  messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta
per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
nelle stesse fasce orarie.