Art. 4. Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento 1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario, hanno altresi' la facolta' di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento. 2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. 3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.