Art. 5.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

  1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1, osservano le
seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati
dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto  all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita' di
condizioni  tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce
orarie;
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a
scelta  del  richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti
televisive   e   fra  trenta  e  novanta  secondi  per  le  emittenti
radiofoniche;
    c)  i  messaggi  non  possono  interrompere  altri programmi, ne'
essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella
programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I
contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce
orarie,  progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 -
19,59;  seconda  fascia  12,00  -  14,59; terza fascia 21,00 - 23,59;
quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia
09,00  -  11,59.  I  messaggi  trasmessi  in ciascun contenitore sono
almeno  due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti
favorevoli  e  quelli  contrari  al quesito referendario. A tal fine,
qualora  il  numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di
voto  sia  diverso,  l'assegnazione  degli  spazi  ai  soggetti  piu'
numerosi  avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in
ogni  caso  i  limiti di cui alla lettera d). L'eventuale mancanza di
messaggi  a  sostegno  di  una  delle  due  indicazioni  di  voto non
pregiudica,  in  ogni  caso,  la  trasmissione  di  quelli a sostegno
dell'indicazione  opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad
essa spettanti;
    d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e)  nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    f)   ogni  messaggio  reca  la  dicitura  "messaggio  autogestito
gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.