Art. 6.
Modalita'   di  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a
                              pagamento

  1.   Per  la  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a
pagamento  le  emittenti  di  cui  all'art.  4, comma 1, osservano le
seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati
dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a)  i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere
una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a
scelta  del  richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti
televisive   e   fra  trenta  e  novanta  secondi  per  le  emittenti
radiofoniche;
    b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni  giornata  di  programmazione,  distinti  da  quelli dedicati ai
messaggi a titolo gratuito;
    c)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    d)  nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    e)  ogni  messaggio  reca  la  dicitura  "messaggio autogestito a
pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.