Art. 6. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito; c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; d) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.