Art. 7.
        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che
si   avvalgono   della   facolta'  di  diffondere  messaggi  politici
autogestiti a pagamento:
    a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto.
    b)  inviano,  anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le
comunicazioni,  che  ne  informa  sinteticamente  l'Autorita'  per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  il documento di cui alla lettera a),
nonche',  possibilmente  con  almeno  cinque giorni di anticipo, ogni
variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.
  2.  A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo
alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica,  i  soggetti  politici  interessati  a
trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle  emittenti  e al
Comitato  regionale  per  le comunicazioni, anche a mezzo telefax, le
proprie   richieste,   indicando   il  proprio  responsabile  per  il
referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.