Art. 7. Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facolta' di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. b) inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa sinteticamente l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. 2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al Comitato regionale per le comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.