Art. 8. Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.