Art. 8.
        Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la
proposta  del  Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della
fissazione  del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti
da  ripartire  tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle
risorse  disponibili  previste  dall'art.  1,  comma 3, del decreto 3
aprile  2002  del  Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.