Art. 9.
     Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni, alla presenza di un
funzionario dello stesso.
  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene
determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di
ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di
presenze all'interno delle singole fasce.