Art. 10.
(Proroga di termini)
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di
omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del
titolo I, l'avviso di accertamento puo' essere notificato
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino
alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in
aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.".