Art. 10.
                        (Proroga di termini)

   1.  Per  i  contribuenti  che  non si avvalgono delle disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui
all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
 
          Note all'art. 10:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  43  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione.  Nei casi di
          omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
          di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle disposizioni del
          titolo  I,  l'avviso di accertamento puo' essere notificato
          fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino
          alla  scadenza  del  termine stabilito nei commi precedenti
          l'accertamento   puo'  essere  integrato  o  modificato  in
          aumento  mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
          alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
              Nell'avviso  devono essere specificatamente indicati, a
          pena  di  nullita',  i  nuovi  elementi  e gli atti o fatti
          attraverso  i  quali  sono venuti a conoscenza dell'ufficio
          delle imposte.".