Art. 11.
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
degli immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le
scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002
nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la
medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con
l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato
precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la
domanda di definizione e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi
qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle
formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.