Art. 11.
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale,  sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
                           degli immobili)

   1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni  e  donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per  gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le
scritture  private  registrate  entro  la  data  del 30 novembre 2002
nonche'  per  le  denunce  e  le  dichiarazioni  presentate  entro la
medesima  data,  i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con
l'aumento   del  25  per  cento,  a  condizione  che  non  sia  stato
precedentemente  notificato  avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta.
   2.  Alla  liquidazione  dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
   3.  Qualora  non  venga  eseguito  il pagamento dell'imposta entro
sessanta  giorni  dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la
domanda di definizione e' priva di effetti.
   4.  Se  alla  data  di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi  i  termini  per la registrazione ovvero per la presentazione
delle  denunce  o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi
qualora  si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle
formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.