Art. 12.
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il
debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento;
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente
effettuate dallo stesso.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1
gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i
debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi
della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse,
ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di
riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di
rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi
all'operazione.