Art. 12.
            (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

   1.  Relativamente  ai  carichi  inclusi  in ruoli emessi da uffici
statali  e  affidati  ai  concessionari  del servizio nazionale della
riscossione  fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il
debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento;

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle  somme  dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
   spese   sostenute   per   le   procedure  esecutive  eventualmente
   effettuate dallo stesso.

   2.  Nei  trenta  giorni  successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  relativamente  ai  ruoli  affidati  tra il 1
gennaio  1997  e  il  30  giugno  1999,  i  concessionari informano i
debitori  di  cui  al  comma  1  che, entro il 31 marzo 2003, possono
sottoscrivere  apposito  atto  con  il  quale dichiarano di avvalersi
della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse,
ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
   3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato  il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita'   di   versamento  delle  somme  pagate  dai  debitori,  di
riversamento   in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,  di
rendicontazione  delle  somme  riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi   e   di  definizione  dei  rapporti  contabili  connessi
all'operazione.