Art. 13.
(Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i
tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse
loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi
interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine
appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti
adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere
previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di
accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In
tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione
o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti
amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle
predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo
sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o
dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi
tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad
enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.