Art. 14.
            (Regolarizzazione delle scritture contabili)

   1.  Le  societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in
nome   collettivo   e  in  accomandita  semplice  e  quelle  ad  esse
equiparate,  nonche'  le  persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente  ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni  di  cui all'articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto  i  nuovi  elementi  attivi  e  passivi  o le variazioni di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili  o  le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con  riguardo  ai  predetti  imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  e  del  terzo  comma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni.  Il  predetto  prospetto  e' conservato per il periodo
previsto  dall'articolo  43,  primo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,  e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su  richiesta
dell'ufficio competente.
   2.  Sulla  base  delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma  1,  i  soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla   regolarizzazione   delle  scritture  contabili  apportando  le
conseguenti  variazioni  nell'inventario,  nel  rendiconto ovvero nel
bilancio  chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta  in  corso  a  tale  data.  Le  quantita'  e  i  valori cosi'
evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai fini delle imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai   periodi  di  imposta  successivi,  con  esclusione  dei  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  e'  stata  presentata la dichiarazione
integrativa  ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
   3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei
medesimi  documenti  di  cui  al  comma  2,  alla  eliminazione delle
attivita'  o  delle  passivita'  fittizie, inesistenti o indicate per
valori  superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza   di   componenti   positivi   o  negativi  ai  fini  della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento  o  accantonamento  corrispondenti  alla  riduzione  dei
relativi fondi.
   4.  I  soggetti  indicati  al  comma  1, che si sono avvalsi delle
disposizioni  di  cui  al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere,
nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla
regolarizzazione  contabile,  ai  sensi  dei  commi  da  1 a 3, delle
attivita'  detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita'  anche  dichiarative  di  cui  ai  commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
   5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  si sono avvalsi delle
disposizioni   di   cui   all'articolo   9   possono  procedere  alla
regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli
effetti  ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di  redazione  del  bilancio,  alle  iscrizioni  nell'inventario, nel
rendiconto  o  nel  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2002, ovvero in
quelli  del  periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in
precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva  del  13  per cento dei
predetti  valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e'  dovuta  anche  con riferimento alle attivita' detenute all'estero
alla  data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile  ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si
applicano   le   modalita'  dichiarative  di  cui  ai  commi  3  e  4
dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta
se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma
5  dell'articolo  8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente
comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive a decorrere dal
terzo  periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre  2002.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.
   6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito
d'impresa  di  cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per
le  quali  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2002,  possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni  ai  sensi  dell'articolo  59  del  citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni.   L'adeguamento   puo'   essere   effettuato  mediante
l'iscrizione  come  esistenze  iniziali delle rimanenze in precedenza
omesse  e  con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
5,   ovvero  mediante  l'eliminazione  delle  esistenze  iniziali  di
quantita'  o  valori  superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non
rileva  ai  fini  sanzionatori  di  alcun  genere.  I maggiori valori
iscritti  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle  imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 4 dell'art.
          75  (Norme  generali  sui componenti del reddito d'impresa)
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
              "4.  Le  spese e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio   di  competenza.  Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite,  concorrono  a  formare il reddito sono ammessi in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  del  terzo  comma
          dell'art.  61  (Ricorsi)  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi):
              "I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta  di scritture
          contabili  non  possono  provare  circostanze  omesse nelle
          scritture  stesse  o  in  contrasto con le loro risultanze.
          Tuttavia  e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi
          e  precisi,  delle  spese e degli oneri di cui all'art. 75,
          comma  4,  terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  ferma restando la
          disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  del  primo  comma
          dell'art.  43  (Termine per l'accertamento) del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
          pena  di  decadenza,  entro  il 31 dicembre del quarto anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione.".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 59 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi:
              "Art.   59   (Variazioni  delle  rimanenze).  -  1.  Le
          variazioni  delle  rimanenze  finali dei beni indicati alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
          esistenze   iniziali,   concorrono  a  formare  il  reddito
          dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, la cui
          valutazione  non sia effettuata a costi specifici o a norma
          dell'art.  60,  sono  assunte per un valore non inferiore a
          quello   che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
          omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
              2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,  le
          rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni  prodotti  e  acquistati  nell'esercizio stesso per la
          loro quantita'.
              3.  Negli  esercizi  successivi,  se la quantita' delle
          rimanenze  e'  aumentata rispetto all'esercizio precedente,
          le maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma  2,
          costituiscono  voci distinte per esercizi di formazione. Se
          la  quantita'  e'  diminuita, la diminuzione si imputa agli
          incrementi  formati  nei precedenti esercizi, a partire dal
          piu' recente.
              3  -  bis.  Per  le imprese che valutano in bilancio le
          rimanenze  finali con il metodo della media ponderata o del
          "primo  entrato,  primo  uscito o con varianti di quello di
          cui  al  comma  3,  le rimanenze finali sono assunte per il
          valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
              4.  Se  in  un  esercizio  il valore unitario medio dei
          beni,  determinato  a  norma  dei  commi 2, 3 e 3 - bis, e'
          superiore  al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
          dell'esercizio,  il  valore  minimo  di  cui al comma 1, e'
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale  il  valore secondo il cambio alla data di chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in  conformita'  alle  disposizioni del presente comma vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non  risultino  iscritte  nello  stato  patrimoniale per un
          valore superiore.
              5.  I  prodotti  in corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in  base  alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
          quanto  stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
              6.  Le  rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
          indicato   dal   contribuente  costituiscono  le  esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
              7.  Per  gli esercenti attivita' di commercio al minuto
          che  valutano  le  rimanenze  delle merci con il metodo del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato  anche in deroga alla disposizione del comma 1,
          a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di   applicazione   del   detto   metodo,  con  riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
              8.  Le  plusvalenze  risultanti  da rivalutazioni delle
          rimanenze   effettuate   fino  all'esercizio  in  corso  al
          31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
          previsti  dall'art.  12  della  legge 19 marzo 1983, n. 72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio  in cui sono state apportate le variazioni e
          nei quattro esercizi successivi.".