Art. 14.
(Regolarizzazione delle scritture contabili)
1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo
previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta
dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le
conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi
d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei
medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle
attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per
valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei
relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere,
nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla
regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle
attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli
effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel
rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in
quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in
precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei
predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero
alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si
applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta
se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma
5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente
comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito
d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per
le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. L'adeguamento puo' essere effettuato mediante
l'iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza
omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di
quantita' o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non
rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori
iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo vigente del comma 4 dell'art.
75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite, concorrono a formare il reddito sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.".
- Si trascrive il testo vigente del terzo comma
dell'art. 61 (Ricorsi) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi):
"I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture
contabili non possono provare circostanze omesse nelle
scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi
e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75,
comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la
disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
- Si trascrive il testo vigente del primo comma
dell'art. 43 (Termine per l'accertamento) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 59 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a
quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle
rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente,
le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
piu' recente.
3 - bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il
valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3 - bis, e'
superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del
prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle
rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti,
nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e
nei quattro esercizi successivi.".