Art. 14. (Regolarizzazione delle scritture contabili) 1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente. 2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantita' e i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio. 3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi. 4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. 5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. L'adeguamento puo' essere effettuato mediante l'iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta successivi.
Note all'art. 14: - Si trascrive il testo vigente del comma 4 dell'art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: "4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite, concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.". - Si trascrive il testo vigente del terzo comma dell'art. 61 (Ricorsi) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.". - Si trascrive il testo vigente del primo comma dell'art. 43 (Termine per l'accertamento) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi: "Art. 59 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente. 3 - bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. 4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3 - bis, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. 8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.".