Art. 15.
(Definizione  degli  accertamenti,  degli inviti al contraddittorio e
               dei processi verbali di constatazione)

   1.  Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in
vigore  della presente legge non sono ancora spirati i termini per la
proposizione  del  ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora  intervenuta  la  definizione,  nonche'  i processi verbali di
constatazione  relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della  presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero  ricevuto  invito  al contraddittorio, possono essere definiti
secondo   le   modalita'   previste   dal  presente  articolo,  senza
applicazione  di  interessi e sanzioni. La definizione non e' ammessa
per  i  soggetti  nei  cui  confronti  sia stato avviato procedimento
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
   2.  La  definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio  di  cui  al  comma  1,  si  perfeziona  mediante  il
pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti
per  effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate,
con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati  ovvero  indicati  negli  inviti al contraddittorio, non
   superiori a 15.000 euro;
b) 32  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati   ovvero   indicati  negli  inviti  al  contraddittorio,
   superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati   ovvero   indicati  negli  inviti  al  contraddittorio,
   superiori a 50.000 euro.

   3.  La  definizione  di  cui  al comma 2 e' altresi' ammessa nelle
ipotesi  di  rettifiche  relative a perdite dichiarate, qualora dagli
atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti.
In  tal  caso  la  sola  perdita  risultante dall'atto e' riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
   4.  La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al
comma  1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003,
di un importo calcolato:

a) per  le  imposte  sui  redditi,  relative  addizionali  ed imposte
   sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
   maggiori   componenti   positivi   e  minori  componenti  negativi
   complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per  l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul
   valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per
   cento   l'aliquota  applicabile  alle  operazioni  risultanti  dal
   verbale stesso.

   5.  I  pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo
sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  esclusa  la  compensazione  ivi prevista.
Qualora  gli  importi  da versare complessivamente per la definizione
eccedano,  per  le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere  versati  in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004
ed  entro  il  16  marzo  2005,  maggiorati  degli interessi legali a
decorrere  dal  17  marzo  2003.  L'omesso  versamento delle predette
eccedenze  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una  sanzione
amministrativa  pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla  meta'  in  caso  di  versamento  eseguito entro i trenta giorni
successivi  alla  scadenza  medesima,  e  gli interessi legali. Entro
dieci  giorni  dal  versamento  dell'intero importo o di quello della
prima  rata  il  contribuente  fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente  ad  un  prospetto
esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
   6.  La  definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti indicati al comma 1,
ovvero  se  la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo
al  rimborso  degli  importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti  sugli  importi che risulteranno eventualmente dovuti in base
agli accertamenti definitivi.
   7.  Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad
ogni  effetto,  della  punibilita'  per i reati tributari di cui agli
articoli  2,  3,  4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74,  nonche'  per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489,  490,  491-bis  e  492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621,  2622  e  2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi  per  eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero
per  conseguirne  il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione  tributaria.  L'esclusione di cui al presente comma non si
applica ai procedimenti in corso.
   8.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
18  marzo  2003  restano  sospesi  i  termini per la proposizione del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche'
quelli  per  il  perfezionamento  della  definizione di cui al citato
decreto  legislativo  n.  218  del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo comma 1.
 
          Note all'art. 15:
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli artioli 5 e 11
          del    decreto   legislativo   19 giugno   1997,   n.   218
          (Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione giudiziale):
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di   cui  al  comma 1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          artt. 54  e  55 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.".
              "Art. 11 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
          indicati:
                a) gli   elementi   identificativi  dell'atto,  della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.".
              - Il  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n.  74 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  76 - serie generale - del 31 marzo
          2000),  reca:  "Nuova  disciplina  dei  reati in materia di
          imposte   sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
          dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
              - Per  il  richiamo all'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) vedi precedente nota all'art. 7.
              - Il   testo  vigente  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni
          sulla   riscossione   delle  imposte  sul  reddito)  e'  il
          seguente:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate in
          base  alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36 - bis e 36 -
          ter,   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti
          risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              - Il  testo  degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
          legislativo  n.  74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in
          materia  di  imposte  sui  redditi e sul valore aggiunto, a
          norma  dell'art.  9  della legge 25 giugno 1999, n. 205) e'
          riportato nelle note all'art. 8.
              - Il testo degli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491  -  bis e 492 del codice penale e' riportato nelle note
          all'art. 8.
              - Il  testo degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
          civile e' riportato nelle note all'art. 8.