Art. 16.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in
ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle
gia' di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al
tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda
del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro;
b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e' di
importo superiore a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16
marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono
essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di
accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni
altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo
del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia
stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in
giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale,
alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta
sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato
con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi
in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21
marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte
nel giudizio.
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione
delle sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti
disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a
ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non
iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono
versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al
comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa
cartella. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia
stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17
marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni
tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno
2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio
2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici
giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene
notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua
notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta,
qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi
quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatta salva la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) vedi nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268) e'
riportato nelle note all'art. 8.