Art. 16.
               (Chiusura delle liti fiscali pendenti)

   1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in
ogni  grado  del  giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle
gia'  di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al
tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda
del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento della somma:

a) di  150  euro,  se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
   euro;
b) pari  al  10  per  cento  del  valore  della lite, se questo e' di
   importo superiore a 2.000 euro.

   2.  Le  somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16
marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione  prevista  dall'articolo  17  del decreto legislativo 9
luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono
essere   versate   anche  ratealmente  in  un  massimo  di  sei  rate
trimestrali   di  pari  importo  o  in  un  massimo  di  dodici  rate
trimestrali  se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima  rata  e'  versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli  interessi  legali  sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima  entro  le  date  indicate  non  determina  l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una  sanzione
amministrativa  pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla  meta'  in  caso  di  versamento  eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
   3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per   lite   pendente,   quella   avente   ad  oggetto  avvisi  di
   accertamento,  provvedimenti  di irrogazione delle sanzioni e ogni
   altro  atto  di  imposizione,  per i quali alla data di entrata in
   vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo
   del  giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia
   stato  dichiarato  inammissibile  con  pronuncia  non  passata  in
   giudicato.  Si  intende,  comunque, pendente la lite per la quale,
   alla  data  del  29  settembre  2002, non sia intervenuta sentenza
   passata in giudicato;
b) per  lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
   alla   lettera   a)   e   comunque   quella  relativa  all'imposta
   sull'incremento del valore degli immobili;
c) per  valore  della  lite,  da  assumere  a base del calcolo per la
   definizione,  l'importo  dell'imposta  che  ha  formato oggetto di
   contestazione  in  primo  grado,  al netto degli interessi e delle
   eventuali  sanzioni  collegate  al  tributo, anche se irrogate con
   separato  provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
   di  sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
   ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato
   con   riferimento   a  ciascun  atto  introduttivo  del  giudizio,
   indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi
   in esso indicati.

   4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui  al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21
marzo  2003,  una  distinta  domanda  di definizione in carta libera,
secondo  le  modalita'  stabilite con provvedimento del direttore del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte
nel giudizio.
   5.  Restano  comunque  dovute  a titolo definitivo, con esclusione
delle  sanzioni,  le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti
disposizioni  in  pendenza  di  lite,  anche se non ancora iscritte a
ruolo  o  liquidate.  Dette  somme, se non pagate in precedenza o non
iscritte  in  ruoli  notificati  mediante cartella di pagamento, sono
versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al
comma  2,  le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa
cartella.  La  definizione  non  da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate.
   6.  Le  liti  fiscali  che  possono  essere  definite ai sensi del
presente  articolo  sono  sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia
stata  gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi  sono  sospesi  a  richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
   7.  Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17
marzo  2003  i  termini  per  impugnare le sentenze delle commissioni
tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
   8.  Gli  uffici  di  cui  al  comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie,  ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno
2003,  un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al 31 luglio
2005.  L'estinzione  del  giudizio  viene  dichiarata  a  seguito  di
comunicazione   degli   uffici  di  cui  al  comma  1  attestante  la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria   della  commissione  o  nella  cancelleria  degli  uffici
giudiziari  entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della  commissione  o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene
notificato,  con  le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,
all'interessato,  il  quale  entro  sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso  in  cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine  per  impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al   diniego  della  definizione  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
notifica.
   9.  In  caso  di  pagamento  in  misura inferiore a quella dovuta,
qualora  sia  riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la  regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
   10.  La  definizione  di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei  coobbligati  esplica  efficacia  a  favore  degli altri, inclusi
quelli  per  i  quali  la  lite non sia piu' pendente, fatta salva la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.
 
          Note all'art. 16:
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) vedi nota all'art. 7.
              - Il  testo  dell'art.  14  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni
          sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre  1973,  n.  268)  e'
          riportato nelle note all'art. 8.