Art. 17. (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale) 1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento eeffettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto gia' versato. 2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Note all'art. 17: - Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina degli abbonamenti alle radiodiffusioni), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78. - Si riporta il testo dell'art. 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303: "1. - Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1997, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171): a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni lire 1.000; b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive lire 8.000; c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilisitica con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali, nonche' su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lire 2.700; d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: 1) su autovetture, autoveicoli adibito al trasposto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali, lire 30.000; 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da diporto e navi non da diporto) lire 30.000; e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri veicoli di cui alla lettera c): 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero lire 18.000; 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori lire 120.000; f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero lire 50.000; 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori lire 350.000; g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero lire 50.000; 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori lire 350.000. Note: 1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi. 2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da' diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa e' data prova anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento. 3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestralmente di lire 2.200. 4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica. 5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento. 6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica. 7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applica, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.". - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nota all'art. 7. - La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1993, n. 292, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 2 e 3: "Art. 15 (Sanzioni). - 1. (Omissis). 2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e lire cinquanta milioni. 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.".