Art. 17.
        (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)

   1.   Le   violazioni   relative   al  canone  previsto  dal  regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito dalla legge 4
giugno  1938,  n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa
di  concessione  governativa  prevista,  da  ultimo, dall'articolo 17
della  tariffa  annessa  al  decreto  del  Ministro  delle finanze 28
dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 30
dicembre  1995,  e  successive  modificazioni,  commesse  fino  al 31
dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle  ipotesi  in  cui  vi  sia  un  procedimento  amministrativo  o
giurisdizionale  in  corso,  con il versamento di una somma pari a 10
euro  per  ogni  annualita'  dovuta. Il versamento eeffettuato con le
modalita'  di  cui  all'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione  ivi  prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
   2.  Le  violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni  e  pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante
affissioni  di  manifesti politici possono essere sanate in qualunque
ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente   iscritte   a   titolo   sanzionatorio,   mediante  il
versamento,  a  carico  del  committente  responsabile, di un'imposta
pari,  per  il  complesso  delle violazioni commesse e ripetute a 750
euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a  favore  della  tesoreria  del  comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa  provincia;  in  tal caso la provincia provvede al ristoro dei
comuni  interessati.  La  sanatoria  di cui al presente comma non da'
luogo  ad  alcun  diritto  al  rimborso  di  somme eventualmente gia'
riscosse  a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per  il  versamento  e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui  al  presente  comma,  al  31  marzo  2003.  Non  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
 
          Note all'art. 17:
              - Il  regio  decreto-legge  21 febbraio  1938,  n. 246,
          convertito  dalla  legge  4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina
          degli   abbonamenti   alle   radiodiffusioni),   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17 della tariffa delle
          tasse  sulle  concessioni governative approvata con decreto
          del  Ministro  delle  finanze  28 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303:
              "1.  -  Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per
          la   detenzione   di  apparecchi  atti  o  adattabili  alla
          ricezione   delle   radioaudizioni   o   delle   diffusioni
          televisive  (art.  6, regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
          n.  246,  convertito  dalla  legge  4 giugno  1938, n. 880,
          articoli  1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art.
          1  della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della
          legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1
          febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1997,
          n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
                a) per  ogni  abbonamento  alle  radioaudizioni  lire
          1.000;
                b) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          lire 8.000;
                c) per  ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
          apparecchi    stabilmente    installati   su   autovetture,
          autoveicoli  adibiti  al  trasporto  promiscuo di persone e
          cose  e  autoscafi  soggetti  a  tassa automobilisitica con
          motore  di  potenza  superiore  a 26 CV fiscali, nonche' su
          altri   autoveicoli   di   cui   all'art.  54  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lire 2.700;
                d) per  ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
          apparecchi stabilmente installati:
                  1) su autovetture, autoveicoli adibito al trasposto
          promiscuo  di  persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa
          automobilistica,  con  motore  di potenza superiore a 26 CV
          fiscali, lire 30.000;
                  2)    su    autoscafi    non   soggetti   a   tassa
          automobilistica  (unita'  da diporto e navi non da diporto)
          lire 30.000;
                e) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi  stabilmente  installati su autoscafi,
          autovetture o altri veicoli di cui alla lettera c):
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 18.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 120.000;
                f) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi stabilmente installati su autovetture,
          autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 50.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 350.000;
                g) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi stabilmente installati su autoscafi di
          cui alla lettera d) n. 2:
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 50.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 350.000.
                                     Note:
              1.  Sono  soggetti  alle  tasse  anche  gli abbonamenti
          speciali  e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti
          i pubblici esercizi.
              2.  Il  libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da'
          diritto  al  titolare  e  ai  suoi familiari di fare uso di
          apparecchi  anche  in luoghi diversi dal domicilio indicato
          nel  libretto  senza  il  pagamento di ulteriore tassa; del
          pagamento   della   tassa  e'  data  prova  anche  mediante
          fotocopia della ricevuta di versamento.
              3.  Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g)
          sono  dovute  per  ogni  anno solare e devono essere pagate
          insieme  con il canone di abbonamento. In caso di pagamento
          rateale  del  canone  le  tasse di cui alla lettera b) sono
          dovute   nella   misura   semestrale   di   lire   4.100  o
          trimestralmente di lire 2.200.
              4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono
          dovute  per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate
          insieme con la tassa automobilistica.
              5.  Se  durante  l'anno e' contratto un abbonamento che
          comporta  il  pagamento  della  tassa in misura superiore a
          quella  stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza
          deve  essere  pagata  in  occasione del primo versamento di
          quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
              6.    In    caso   di   installazione   di   apparecchi
          radioriceventi  su  un autoveicolo o autoscafo per il quale
          sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di
          concessione  governativa  deve  essere pagata in ragione di
          tanti   dodicesimi   quanti   sono  i  mesi  da  quello  di
          installazione    a   quello   di   scadenza   della   tassa
          automobilistica.
              7.  In  caso  di omesso o insufficiente pagamento della
          tassa  relativa  ad  apparecchi  stabilmente  installati su
          autoveicoli,    o    su    autoscafi   soggetti   a   tassa
          automobilistica,   si  applica,  in  luogo  delle  sanzioni
          previste dall'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui
          ai  numeri  3  e  4  della  tabella  allegata alla legge 24
          gennaio 1978, n. 27.".
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, si veda nota all'art. 7.
              - La  legge  10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
          campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica) e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 dicembre  1993, n. 292, supplemento
          ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 2 e 3:
              "Art. 15 (Sanzioni). - 1. (Omissis).
              2.  In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
          3  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          un milione e lire cinquanta milioni.
              3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
          propaganda  abusiva  nelle  forme  di  scritte o affissioni
          murali  e  di  volantinaggio  sono  a  carico,  in  solido,
          dell'esecutore materiale e del committente responsabile.".