Art. 17.
(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa
di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17
della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30
dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31
dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o
giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10
euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento eeffettuato con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante
affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque
ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750
euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a favore della tesoreria del comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei
comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da'
luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia'
riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le
disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
Note all'art. 17:
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina
degli abbonamenti alle radiodiffusioni), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della tariffa delle
tasse sulle concessioni governative approvata con decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303:
"1. - Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per
la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni
televisive (art. 6, regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art.
1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della
legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1
febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1997,
n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni lire
1.000;
b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
lire 8.000;
c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
apparecchi stabilmente installati su autovetture,
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose e autoscafi soggetti a tassa automobilisitica con
motore di potenza superiore a 26 CV fiscali, nonche' su
altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lire 2.700;
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
apparecchi stabilmente installati:
1) su autovetture, autoveicoli adibito al trasposto
promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa
automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV
fiscali, lire 30.000;
2) su autoscafi non soggetti a tassa
automobilistica (unita' da diporto e navi non da diporto)
lire 30.000;
e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi,
autovetture o altri veicoli di cui alla lettera c):
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 18.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 120.000;
f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture,
autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 50.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 350.000;
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di
cui alla lettera d) n. 2:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 50.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 350.000.
Note:
1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti
speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti
i pubblici esercizi.
2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da'
diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di
apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato
nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del
pagamento della tassa e' data prova anche mediante
fotocopia della ricevuta di versamento.
3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g)
sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate
insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento
rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono
dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o
trimestralmente di lire 2.200.
4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono
dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate
insieme con la tassa automobilistica.
5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che
comporta il pagamento della tassa in misura superiore a
quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza
deve essere pagata in occasione del primo versamento di
quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
6. In caso di installazione di apparecchi
radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale
sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di
concessione governativa deve essere pagata in ragione di
tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di
installazione a quello di scadenza della tassa
automobilistica.
7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della
tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su
autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa
automobilistica, si applica, in luogo delle sanzioni
previste dall'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui
ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24
gennaio 1978, n. 27.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nota all'art. 7.
- La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1993, n. 292, supplemento
ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 2 e 3:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. (Omissis).
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione e lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile.".