Art. 6.
(Concordato preventivo)
1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che
hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o
compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle
imposte di cui a periodo precedente. Gli eventuali maggiori
imponibili. rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono
soggetti ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili
eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui
al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".