Art. 7.
(Definizione  automatica  di  redditi di impresa e di lavoro autonomo
          per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

   1.  I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti
e  professioni,  nonche'  i  soggetti di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  possono  effettuare  la  definizione  automatica  dei
redditi  di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi
del  predetto  articolo  5,  relativi  ad  annualita' per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo
le  disposizioni  del  presente  articolo. La definizione automatica,
relativamente  a  uno  o  piu'  periodi d'imposta, ha effetto ai fini
delle  imposte  sui  redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
si  perfeziona  con  il  versamento,  mediante  autoliquidazione, dei
tributi  derivanti  dai  maggiori ricavi o compensi determinati sulla
base  dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui
al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare  dei  ricavi  o  compensi  determinabili sulla base
   degli   studi   di   settore   di   cui  all'articolo  62-bis  del
   decreto-legge   30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
   modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si applicano in ciascun
   periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare  dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
   parametri  di  cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
   28  dicembre  1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni, per i
   contribuenti  cui  si  applicano  in  ciascun  periodo d'imposta i
   predetti parametri;
c) della  distribuzione,  per  categorie  economiche  raggruppate  in
   classi   omogenee   sulla   base   dei  processi  produttivi,  dei
   contribuenti  per  fasce  di  ricavi  o di compensi di importo non
   superiore  a  5.164.569  euro  annui  e di redditivita' risultanti
   dalle  dichiarazioni,  qualora  non siano determinabili i ricavi o
   compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).

   2.  La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con
riferimento  alle  medesime  annualita'  di  cui  al  comma  1, dagli
imprenditori  agricoli  titolari esclusivamente di reddito agrario ai
sensi  dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917 del
1986,   e   successive   modificazioni,   nonche'  dalle  imprese  di
allevamento  di  cui  all'articolo  78  del  medesimo  testo unico, e
successive  modificazioni,  ed  ha  effetto  ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La  definizione  automatica  da  parte dei soggetti di cui al periodo
precedente  avviene mediante pagamento degli importi determinati, per
ciascuna  annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto
del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
   3.  La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
i soggetti:

a) che  hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
   indicato  nella  medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo,
   ovvero  il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo
   unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
   della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
   a 5.164.569 euro;
c) ai  quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
   stato  notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito
   positivo,  ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
   redditi,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta
   regionale   sulle   attivita'   produttive,   nonche'   invito  al
   contraddittorio  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
   giugno 1997, n. 218;
d) nei  cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
   previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
   contribuente ha formale conoscenza.

   4.  In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione  automatica,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
all'articolo  54,  quinto  e  sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la  definizione  e'  ammessa  a  condizione che il contribuente versi
entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data.
   5.  Per  il  periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1
possono  effettuare la definizione automatica con il versamento entro
il  20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i
periodi   di   imposta   successivi,  la  definizione  automatica  si
perfeziona  con  il  versamento  entro  il 20 giugno 2003 delle somme
determinate  secondo  la  metodologia  di  calcolo  di cui al comma 1
applicabile  al  contribuente.  Gli  importi  calcolati  a  titolo di
maggiore  ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per  le  persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
relative  maggiori  imposte  non  sono  dovuti  gli  interessi  e  le
sanzioni.  Le  maggiori  imposte  complessivamente dovute a titolo di
definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per
la  parte  eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a
titolo  di  maggiore  imposta  sono aumentati di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997.
La  somma  di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di
cui  al  comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per
la  definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma
di  2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi  eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate,  di pari
importo,  entro  il  20  giugno  2004  ed  entro  il  20 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
   L'omesso  versamento  nei  termini indicati nel periodo precedente
non  determina  l'inefficacia  della  definizione  automatica; per il
recupero  delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti una sanzione amministrativa
pari  al  30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso  di  versamento  eseguito  entro i trenta giorni successivi alle
rispettive scadenze, e gli interessi legali.
   6.  I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  degli studi di
settore  di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono  riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza economica,
nonche'  i  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare  non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  dei
parametri  di  cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la  definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una
somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
   7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  nella  dichiarazione
originariamente  presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti  che  versano  nelle  ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo;  non  si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni  caso,  valgono  quali  acconti  sugli importi che, risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
   8.  La  definizione  automatica  dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo  esclude  la  rilevanza  a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite   risultanti  dalla  dichiarazione.  E  pertanto  escluso  e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto  delle  perdite  di  impresa riguarda periodi d'imposta per i
quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della
differenza  di  imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni
nella   misura  di  un  ottavo  del  minimo,  senza  applicazione  di
interessi.
   9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali,  rileva  nella  misura  del  60 per cento per la parte
eccedente  il  minimale  reddituale  ovvero per la parte eccedente il
dichiarato  se  superiore  al  minimale  stesso,  e  non  sono dovuti
interessi e sanzioni.
   10.  Le  societa'  o  associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986, nonche' i titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare,  che hanno effettuato la definizione automatica secondo le
modalita'  del  presente  articolo,  comunicano  alle persone fisiche
titolari   dei   redditi   prodotti  in  forma  associata  l'avvenuta
definizione,  entro  il  20 luglio 2003. La definizione automatica da
parte  delle  persone  fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il
16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli
interessi  di  cui  al  comma  5,  ottavo  periodo,  decorrono dal 17
settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti indicati dal
primo   periodo   del   presente   comma   costituisce   titolo   per
l'accertamento   ai   sensi  dell'articolo  41-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  nei  confronti  delle  persone  fisiche che non hanno
definito  i  redditi  prodotti  in forma associata. Per il periodo di
imposta  1997,  la definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni  nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i
redditi prodotti in forma associata.
   La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',
per  gli  altri  periodi  d'imposta  definiti a norma del comma 6 dai
predetti  soggetti  che  abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non  siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base dei parametri di cui
all'articolo  3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni.
   11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del
primo  versamento  e  con  riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve  le  disposizioni  del  codice penale e del codice di procedura
penale,  limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio  dei  poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  ed  esclude  l'applicabilita'  delle  presunzioni  di
cessioni  e  di  acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   10  novembre  1997,  n.  441.
L'inibizione     dell'esercizio    dei    poteri    e    l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono  opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati
di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
   12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne' soggetta a
impugnazione  e  non  e'  integrabile  o  modificabile  da  parte del
competente  ufficio  dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini
penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
   13.   La   definizione   automatica,   limitatamente   a  ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla  dichiarazione  con  riferimento  alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis  ed  all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973  n.  600, e successive modificazioni,
nonche'  gli  effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai  sensi  dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati
non  rilevano  ai  fini  del calcolo delle maggiori imposte dovute ai
sensi  del  presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo   degli   eventuali  rimborsi  e  crediti  derivanti  dalle
dichiarazioni  presentate  ai  fini delle imposte sui redditi e delle
relative  addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
   14.   Con   decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni
dell'Anagrafe  tributaria,  sono  definite  le  classi omogenee delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione
degli  importi  previsti  al  comma  1,  tenuto conto degli indici di
coerenza  economica,  nonche'  i  criteri per la determinazione delle
relative  maggiori  imposte,  mediante l'applicazione delle ordinarie
aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
   15.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  definite  le  modalita'  tecniche  per l'utilizzo esclusivo del
sistema  telematico  per  la  presentazione delle comunicazioni delle
definizioni  da  parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro
il  31  luglio  2003,  e  le  modalita' di versamento, secondo quanto
previsto  dall'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 241, e
successive  modificazioni,  esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
   16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato successivamente al 30
settembre  2002  una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2,  comma  8-bis,  dei  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni   di   cui   al   presente  articolo  sulla  base  delle
dichiarazioni  originarie  presentate.  L'esercizio della facolta' di
cui   al   periodo   precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
 
          Note all'art. 7:
              -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 5 (Redditi
          prodotti  in forma associata) del testo unico delle imposte
          sui   redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5 (Redditi  prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  c.c.,  limitatamente  al  49%  dell'ammontare
          risultante      dalla     dichiarazione     dei     redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 62 - bis
          (Studi  di  settore) del decreto - legge 30 agosto 1993, n.
          331,  (Armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          imposte  sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle bevande
          alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati e in materia di IVA con
          quelle  recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni   tributarie),   convertito   in   legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29 ottobre  1993,  n.  427
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto 1993, n.
          203):
              "Art.  62 - bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano,  entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una   piu'   articolata   determinazione  dei  coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n. 154, e successive modificazioni. A tal
          fine  gli stessi uffici identificano campioni significativi
          di   contribuenti   appartenenti  ai  medesimi  settori  da
          sottoporre  a  controllo allo scopo di individuare elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   esercitata.  Gli  studi  di
          settore  sono  approvati  con  decreti  del  Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro il
          31 dicembre  1995,  possono  essere soggetti a revisione ed
          hanno  validita'  ai fini dell'accertamento a decorrere dal
          periodo di imposta 1995".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi da
          181 a 189, (Disposizioni varie in materia di finanza locale
          -  Delega per la revisione del catasto - Disposizioni varie
          in  materia  di  entrate  erariali) della legge 28 dicembre
          1995, n. 549 (legge finanziaria 1996):
              "181.  Fino  alla  approvazione degli studi di settore,
          gli  accertamenti  di cui all'art. 39, primo comma, lettera
          d),   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          possono   essere   effettuati,   senza   pregiudizio  della
          ulteriore  azione  accertatrice  con riferimento alle altre
          categorie  reddituali  utilizzando  i  parametri  di cui al
          comma   184   del   presente   articolo   ai   fini   della
          determinazione  presuntiva  dei  ricavi, dei compensi e del
          volume d'affari.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  179 a 189 del
          presente articolo si applicano nei confronti:
                a) dei  soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
          79  del  medesimo  testo  unico  e  degli  esercenti arti e
          professioni  che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
          precedente,  compensi  per un ammontare non superiore a 360
          milioni  di  lire  e  che  non abbiano optato per il regime
          ordinario di contabilita';
                b) degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione  redatto  ai  sensi  dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          risulti  l'inattendibilita'  della  contabilita' ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge; sono stabiliti i
          criteri  in  base  ai  quali  la  contabilita' ordinaria e'
          considerata    inattendibile    in    presenza   di   gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero  tra  esse  e  i  dati  e  gli elementi direttamente
          rilevati.
              182.  Le  disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
          presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti  dei
          contribuenti  che  hanno  dichiarato  ricavi  o compensi di
          ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
              183.   Ai   fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  parametri,  si applica, tenendo
          conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
          ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              184.  Il  Ministero  delle finanze - Dipartimento delle
          entrate,  elabora  parametri in base ai quali determinare i
          ricavi,  i  compensi  ed  il  volume  d'affari fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita'
          svolta.  A  tal  fine  sono  identificati, in riferimento a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli  stessi  sono determinati parametri che tengano conto
          delle    specifiche    caratteristiche    della   attivita'
          esercitata.
              185.  L'accertamento  di  cui  al comma 181 puo' essere
          definito  ai  sensi  dell'art.  2 - bis del decreto - legge
          30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre  1994, n. 656, limitatamente alla
          categoria   di   reddito   che   ha   formato   oggetto  di
          accertamento.  L'intervenuta  definizione dell'accertamento
          con  adesione  inibisce  la  possibilita'  per l'ufficio di
          effettuare,    per    lo   stesso   periodo   di   imposta,
          l'accertamento  di  cui  all'art.  38,  commi  da  quarto a
          settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
              186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge. Il Ministero delle
          finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
          le  associazioni  di  categoria e gli ordini professionali,
          dei   supporti   meccanografici   contenenti   i  programmi
          necessari  per  il  calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
          base dei parametri.
              187.  La  determinazione di maggiori ricavi, compensi e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  al comma 181, non costituisce
          notizia  di  reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
          procedura penale.
              188.  Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
          dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
          sul  valore  aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
          scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
          evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
          disposizioni  di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e  successive  modificazioni,  e  all'art. 48, primo comma,
          quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non
          e'  dovuto  il  versamento della somma pari ad un ventesimo
          dei  ricavi  o  dei compensi non annotati ovvero pari ad un
          decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.
              189.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 181 e 188 si
          applicano  per  gli  accertamenti  relativi  al  periodo di
          imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 29 (Reddito
          agrario)   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  ("Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi"):
              "Art.  29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvi-coltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione insiste;
                c) le    attivita'    dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
              3.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 78 (Imprese
          di allevamento) del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  ("Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi"):
              "Art.  78  (Imprese di allevamento). - 1. Nei confronti
          dei  soggetti  che  esercitano  attivita' di allevamento di
          animali  oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  29  il  reddito  relativo  alla  parte eccedente
          concorre  a  formare  il  reddito di impresa nell'ammontare
          determinato  attribuendo  a ciascun capo un reddito pari al
          valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
          allevato  entro  il  limite  medesimo,  moltiplicato per un
          coefficiente  idoneo  a tener conto delle diverse incidenze
          dei  costi.  Le  relative  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi non sono ammessi in deduzione.
              2. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1
          sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano  nei  confronti  dei  redditi di cui all'art. 51,
          comma 2, lettera c).
              3.  Il  coefficiente moltiplicatore non si applica agli
          allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente dell'opera di
          propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
          configuri l'impresa familiare.
              4.   Il   contribuente   ha   facolta',   in   sede  di
          dichiarazione   dei   redditi,   di   non  avvalersi  delle
          disposizioni del presente articolo".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 ("Avvio del
          procedimento")  del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
          218  ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione
          e di conciliazione giudiziale"):
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                  a) i    periodi    di   imposta   suscettibili   di
          accertamento;
                  b) il  giorno  e  il  luogo  della comparizione per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli   54   e  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
              -   Il   decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76)
          reca disposizioni in materia di "Nuova disciplina dei reati
          in  materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
          norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 41 - bis
          ("Accertamento  parziale") del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
                "Art.  41-bis  ("Accertamento  parziale"). - 1. Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato   o   il maggiore   ammontare   di   un  reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di deduzioni,
          esenzioni   ed   agevolazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi   predetti,   il   reddito  o  il maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2. (soppresso)".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dei commi quinto e
          sesto  dell'art.  54  ("Rettifica delle dichiarazioni") del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  ("Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul valore
          aggiunto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972, n. 292, S.O.:
              "Senza  pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice
          nei  termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal   Centro   informativo  delle  tasse  e  delle  imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base  agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  14
          ("Iscrizione  a ruolo a titolo definitivo") del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602
          ("Disposizioni   sulla   riscossione   delle   imposte  sul
          reddito"),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
          1973, n. 268, S.O. n. 2.:
              "Art.  14  (Iscrizione  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  articoli  36 - bis e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 32 ("Poteri
          degli  uffici") del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle imposte sui
          redditi"):
              "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei  loro  confronti,  anche  relativamente alle operazioni
          annotate  nei  conti,  la  cui  copia sia stata acquisita a
          norma  del  numero  7),  o  rilevate  a norma dell'art. 33,
          secondo   e   terzo  comma.  I  singoli  dati  ed  elementi
          risultanti  dai  conti sono posti a base delle rettifiche e
          degli  accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
          se  il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
          la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne
          indica  il  soggetto  beneficiario, i prelevamenti annotati
          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare  da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto ad avere copia del verbale;
                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a
          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto  di  terzi,  ovvero  attivita'  di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le  rilevazioni  loro  commesse  dalla  legge,  e, salvo il
          disposto  del  numero 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
                6   -  bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica  il  rilascio  di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con
          l'amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia  di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
          istituti  credito  per  quanto  riguarda  i  rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati  relativi  ai  servizi  dei conti correnti postali, ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei   conti   intrattenuti   con  il  contribuente  con  la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali   conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;
          ulteriori  dati, notizie e documenti di carattere specifico
          relativi  agli  stessi  conti  possono essere richiesti con
          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
                8  -  bis)  invitare ogni altro soggetto ad esibire o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi.  Gli  inviti  e  le  richieste di cui al presente
          articolo  devono  essere  notificati ai sensi dell'art. 60.
          Dalla   data   di   notifica  decorre  il  termine  fissato
          dall'ufficio   per   l'adempimento,  che  non  puo'  essere
          inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n.
          7)  a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per
          un  periodo  di  trenta  giorni  su  istanza dell'azienda o
          istituto   di   credito,   per   giustificati  motivi,  dal
          competente ispettore compartimentale;
                8 - ter) richiedere agli amministratori di condominio
          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla
          gestione  condominiale.  Le notizie ed i dati non addotti e
          gli  atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o
          non  trasmessi  in  risposta  agli  inviti dell'ufficio non
          possono   essere  presi  in  considerazione  a  favore  del
          contribuente,    ai    fini   dell'accertamento   in   sede
          amministrativa   e  contenziosa.  Di  cio'  l'ufficio  deve
          informare  il  contribuente contestualmente alla richiesta.
          Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non
          operano  nei  confronti  del  contribuente  che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 33 ("Accessi,
          ispezioni  e  verifiche")  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle
          imposte  hanno  facolta'  di  disporre  l'accesso di propri
          impiegati  muniti  di  apposita  autorizzazione  presso  le
          pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  indicati al n. 5)
          dell'art.  32  allo scopo di rilevare direttamente i dati e
          le  notizie  ivi previste e presso le aziende e istituti di
          credito  e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relative ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta a norma del n. 7) dello stesso
          art.   32   e  non  trasmessa  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente   la   completezza  o  l'esattezza,  allorche'
          l'ufficio  abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio,
          dei   dati   e  notizie  contenuti  nella  copia  di  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente   con   l'azienda  o  istituto  di  credito  o
          l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte  documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          l'ispezione   o   la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del Comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile al soggetto interessato.
              Coloro  che  eseguono  le  ispezioni e le rilevazioni o
          vengono  in  possesso  dei  dati  raccolti  devono assumere
          direttamente  le  cautele  necessarie alla riservatezza dei
          dati  acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono determinate le
          modalita'  di  esecuzione  degli  accessi  con  particolare
          riferimento  al  numero  massimo  dei  funzionari  e  degli
          ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  38
          ("Accertamento sintetico") del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  38  (Accertamento  sintetico). - L'ufficio delle
          imposte   procede   alla   rettifica   delle  dichiarazioni
          presentate   dalle   persone   fisiche  quando  il  reddito
          complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo
          o  non  sussistono  o non spettano, in tutto o in parte, le
          deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni d'imposta indicate
          nella dichiarazione.
              La  rettifica  deve  essere  fatta con unico atto, agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta   locale   su   redditi,  ma  con  riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
              L'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza dei dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti  e  dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
          precedente   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio,  indipendentemente dalle disposizioni recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi   e   circostanze   di  fatto  certi,  determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile  si  discosta  per  almeno  un quarto da quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare  induttivamente il reddito o il maggior reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva  individuati  con  lo stesso decreto quando il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
              Qualora  l'ufficio  determini sinteticamente il reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in   cui  e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
              Il  contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della   notificazione   dell'accertamento,  che  il maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
              Dal  reddito complessivo determinato sinteticamente non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato nel secondo comma.
              Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior
          reddito  accertato sinteticamente e' considerato reddito di
          capitale  salva  la  facolta'  del contribuente di provarne
          l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
              Le  disposizioni  di  cui  al quarto comma si applicano
          anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
          disposti  dagli  uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
          numeri 2), 3) e 4)".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 ("Redditi
          determinati  in base alle scritture contabili") del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art.  39  (Redditi  determinati in base alle scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
                a) se  gli  elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e  delle  perdite  e  dell'eventuale  prospetto  di  cui al
          secondo comma dell'art. 3;
                b) se   non   sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni  del titolo V del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                c) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
          questionari  di  cui  ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
          n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
          soggetti  previste  negli  articoli  6  e  7,  dai  verbali
          relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
          contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in possesso
          dell'ufficio;
                d) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri  atti  e  documenti  relativi all'impresa nonche' dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti   dall'art.   32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate  o  la  inesistenza  di passivita' dichiarate e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              In   deroga  alle  disposizioni  del  comma  precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
          sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
          venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
          tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
          anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui alla
          lettera d) del precedente comma:
                a) quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
          nella dichiarazione;
                b) (abrogata);
                c) quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili   prescritte   dall'art.   14  ovvero  quando  le
          scritture  medesime  non  sono  disponibili  per  causa  di
          forza maggiore;
                d) quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  accertate ai sensi del precedente comma ovvero
          le   irregolarita'   formali   delle   scritture  contabili
          risultanti  dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi' gravi,
          numerose  e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel loro
          complesso  le  scritture stesse per mancanza delle garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino  non si considerano irregolari se
          gli  errori  e  le omissioni sono contenuti entro i normali
          limiti  di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
          nello  scarico  e dei costi specifici imputati nelle schede
          di  lavorazione  ai  sensi della lettera d) del primo comma
          dell'art. 14 del presente decreto;
                d  -  bis) quando il contribuente non ha dato seguito
          agli  inviti  disposti  dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
          primo  comma,  numeri  3)  e 4),  del  presente  decreto  o
          dell'art.  51,  secondo  comma, numeri 3) e 4), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli  derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
          riferimento   alle   scritture   contabili  rispettivamente
          indicate  negli  articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  indicati  nel  quarto comma dell'art. 18, che non
          hanno  provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui ai
          precedenti  commi  dello stesso articolo, e' determinato in
          ogni   caso   ai  sensi  del  secondo  comma  del  presente
          articolo".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  40
          ("Rettifica  delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle
          persone   fisiche")   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  40  (Rettifica  delle dichiarazioni dei soggetti
          diversi  dalle  persone  fisiche).  -  Alla rettifica delle
          dichiarazioni   presentate  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle persone giuridiche si procede con unico atto
          agli  effetti  di  tale  imposta  e dell'imposta locale sui
          redditi,  con  riferimento  unitario al reddito complessivo
          imponibile  ma  tenendo  distinti  i  redditi fondiari. Per
          quanto   concerne  il  reddito  complessivo  imponibile  si
          applicano  le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
          d'impresa,  con  riferimento  al bilancio o rendiconto e se
          del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti,
          ai  fini  della  lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
          anche  le  disposizioni  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   29 settembre  1973,  n.  598,  concernenti  la
          determinazione del reddito complessivo imponibile.
              Alla  rettifica  delle  dichiarazioni  presentate dalle
          societa'  e  associazioni  indicate nell'art. 5 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          si  procede  con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
          redditi  dovuta  dalle  societa'  stesse  e  ai  fini delle
          imposte  sul  reddito delle persone fisiche o delle persone
          giuridiche   dovute   dai  singoli  soci  o  associati.  Si
          applicano  le  disposizioni  del  primo  comma del presente
          articolo  o  quelle  dell'art.  38 secondo che si tratti di
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate  ovvero  di  societa'  semplici  o di societa' o
          associazioni equiparate".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  51
          ("Attribuzione  e  poteri  degli  uffici  dell'imposte  sul
          valore   aggiunto")   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633  ("Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
              "Art.  51  (Attribuzione  e  poteri  degli uffici delle
          imposte sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i
          versamenti   eseguiti   dai   contribuenti,   ne   rilevano
          l'eventuale  omissione e provvedono all'accertamento e alla
          riscossione   delle   imposte  o maggiori  imposte  dovute;
          vigilano   sull'osservanza  degli  obblighi  relativi  alla
          fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
          della  contabilita'  e  degli  altri obblighi stabiliti dal
          presente  decreto;  provvedono  alla irrogazione delle pene
          pecuniarie  e  delle  sopratasse  e  alla presentazione del
          rapporto   all'autorita'   giudiziaria  per  le  violazioni
          sanzionate  penalmente.  Il  controllo  delle dichiarazioni
          presentate  e  l'individuazione  dei  soggetti che ne hanno
          omesso  la  presentazione  sono  effettuati  sulla  base di
          criteri  selettivi  fissati  annualmente dal Ministro delle
          finanze  che  tengano anche conto della capacita' operativa
          degli uffici stessi.
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti  anche relativamente alle operazioni annotate nei
          conti,  la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
          7)  del  presente  comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
          52,  ultimo  comma,  o dell'art. 63, primo comma. I singoli
          dati  ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base
          delle   rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti  dagli
          articoli 54  e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
          tenuto  conto  nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
          ad  operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
          gli  acquisti  si  considerano  effettuati  all'aliquota in
          prevalenza  rispettivamente  applicata o che avrebbe dovuto
          essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
          devono   essere   verbalizzate  a  norma  del  sesto  comma
          dell'art. 52;
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
                4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o
          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto   terzi,   ovvero   attivita'   di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica   e  agli  ispettorati  del  lavoro  per  quanto
          riguarda  le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo
          il  disposto  del  n. 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda i
          rapporti  con  i clienti inerenti o connessi alla attivita'
          di  raccolta  del  risparmio  e  all'esercizio  del credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
                6   -  bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica,  il  rilascio di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con   aziende   o   istituti   di   credito,
          l'Amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale  delle  tasse  ed  imposte  indirette sugli
          affari  ovvero, per la Guardia di finanza, del comandate di
          zona,  alle  aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto
          riguarda  i  rapporti  con  i clienti e all'Amministrazione
          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
          conti  correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente  con  la  specificazione  di  tutti i rapporti
          inerenti  o  connessi  a  tali  conti  comprese le garanzie
          prestate  da  terzi;  ulteriori dati e notizie di carattere
          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con   l'invio   alle   aziende  e  istituti  di  credito  e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente.
              Gli  inviti  e  le richieste di cui al precedente comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n.  7),  non  inferiore  a sessanta giorni. Il termine puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal  competente  ispettore compartimentale. Si applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  terzo  e  quarto  dell'art.  32  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 52 ("Accessi,
          ispezioni  e  verifiche")  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  52 (Accessi, ispezioni, verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad
          abitazione   e'   necessaria   anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un  suo  delegato.  L'accesso  in  locali diversi da quelli
          indicati  nel precedente comma puo' essere eseguito, previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve
          essere   redatto  processo  verbale  da  cui  risultino  le
          ispezioni  e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
          contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
          Il  verbale  deve essere sottoscritto dal contribuente o da
          chi  lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti  al  trasporto  per  conto di terzi. In deroga alle
          disposizioni  del settimo comma gli impiegati che procedono
          all'accesso  nei  locali  di  soggetti  che si avvalgono di
          sistemi   meccanografici,   elettronici   e  simili,  hanno
          facolta'  di  provvedere  con mezzi propri all'elaborazione
          dei   supporti   fuori   dei   locali   stessi  qualora  il
          contribuente   non   consenta  l'utilizzazione  dei  propri
          impianti e del proprio personale.
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
              Gli  uffici  dell'I.V.A.  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relativi  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 51 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza  dei  dati  e  notizie, allorche' l'ufficio abbia
          fondati  sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con le aziende e istituti di
          credito   e  l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  54
          ("Rettifica   delle   dichiarazioni")   del   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          ("Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul  valore
          aggiunto"):
              "Art.  54  (Rettifica delle dichiarazioni). - L'Ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
          quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
          dovuta  ovvero  una  eccedenza  detraibile  o  rimborsabile
          superiore a quella spettante.
              L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi   di   calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
          deve   essere  accertata  mediante  il  confronto  tra  gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51  e 51 - bis. Le omissioni e le false o inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri atti e documenti in suo possesso.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
          per   la   presentazione   della   dichiarazione   annuale,
          all'accertamento  delle  imposte  non versate in tutto o in
          parte  a  norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
          precedente  periodo  non  si  applicano  nei  casi previsti
          dall'art. 60, sesto comma.
              Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei  termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal   Centro   informativo  delle  tasse  e  delle  imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base   agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
              (Comma abrogato).
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  55
          ("Accertamento induttivo") del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633  ("Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
              "Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
          non   ha  presentato  la  dichiarazione  annuale  l'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo' procedere in ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla  previa  ispezione  della  contabilita'.  In tal caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio  e  sono  computati  in  detrazione soltanto i
          versamenti  eventualmente  eseguiti  dal  contribuente e le
          imposte  detraibili  ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
          e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
          richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
          regolarizzate   entro   il  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione  della  dichiarazione. Le disposizioni stesse
          si  applicano,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 54,
          anche nelle seguenti ipotesi:
                1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto,  ha  rifiutato  di  esibire o ha comunque sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma  dell'art.  2214  del  codice civile e delle leggi in
          materia  di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
          tali registri e scritture;
                2)  quando  dal  verbale  di ispezione risulta che il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
                3)   quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
          ovvero  le irregolarita' formali dei registri e delle altre
          scritture  contabili  risultanti  dal verbale di ispezione,
          sono   cosi'   gravi,   numerose   e  ripetute  da  rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione  di  anno  solare gia' decorsa, senza attendere la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e   con  riferimento  alle  liquidazioni  prescritte  dagli
          articoli 27 e 33".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 novembre  1997, n. 441, reca norme per il riordino della
          disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 36 - bis
          ("Liquidazione  delle  imposte, dei contributi, dei premi e
          dei  rimborsi  dovuti  in  base  alle  dichiarazioni")  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600 ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art.   36  -  bis  (Liquidazione  delle  imposte,  dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 36 - ter
          (Controllo  formale  delle  dichiarazioni)  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -    1.    Gli   uffici   periferici   dell'amministrazione
          finanziaria,  procedono,  entro  il 31 dicembre del secondo
          anno  successivo  a  quello  di presentazione, al controllo
          formale  delle  dichiarazioni presentate dai contribuenti e
          dai  sostituti  d'imposta  sulla base dei criteri selettivi
          fissati  dal  Ministro  delle  finanze, tenendo anche conto
          delle capacita' operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche    e    i maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  l  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto):
              "Art.  54  -  bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in
          base  alle  dichiarazioni).  -  1. Avvalendosi di procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante
          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di
          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui
          agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi  e  per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.".
              - Si   trascrive   il   testo   vigente   dell'art.  17
          ("Oggetto")  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
          ("Norme    di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni"):
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  artt.  27  e  33  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d - bis) - (Soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h  -  bis)  al  saldo  per  il  1997 dell'imposta sul
          patrimonio  netto  delle  imprese,  istituita con decreto -
          legge   30 settembre   1992,   n.   394,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del
          contributo  al servizio sanitario nazionale di cui all'art.
          31  della  legge  28 febbraio  1986,  n. 41, come da ultimo
          modificato  dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
          n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
          1995, n. 85;
                h  -  ter) alle altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h  -  quater)  al  credito  d'imposta  spettante agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2 - bis. (Comma soppresso)".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2, comma
          8-bis ("Termine per la presentazione della dichiarazione in
          materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P."): del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
              "8-bis    (Termine    per    la   presentazione   della
          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
          I.R.A.P.).  -  Le  dichiarazioni  dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  e dei sostituti di
          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per
          correggere  errori  od  omissioni  che  abbiano determinato
          l'indicazione  di  un  maggior  reddito  o, comunque, di un
          maggior  debito  d'imposta  o di un minor credito, mediante
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
          per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
          non  oltre il termine prescritto per la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".