Art. 7.
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo
per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti
e professioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei
redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi
del predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo
le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica,
relativamente a uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla
base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui
al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i
contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i
predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in
classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei
contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non
superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita' risultanti
dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o
compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con
riferimento alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli
imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai
sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per
ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto
del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo,
ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
contribuente ha formale conoscenza.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi
entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1
possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro
il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i
periodi di imposta successivi, la definizione automatica si
perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme
determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1
applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le
sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di
definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per
la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a
titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997.
La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di
cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per
la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma
di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente
non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il
recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle
rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una
somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che, risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. E pertanto escluso e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i
quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della
differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni
nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di
interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il
dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti
interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le
modalita' del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da
parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il
16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17
settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal
primo periodo del presente comma costituisce titolo per
l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno
definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di
imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i
redditi prodotti in forma associata.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',
per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai
predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui
all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del
primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura
penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di
cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati
di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne' soggetta a
impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini
penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di
esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle
imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati
non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai
sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni
dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione
degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di
coerenza economica, nonche' i criteri per la determinazione delle
relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie
aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del
sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle
definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro
il 31 luglio 2003, e le modalita' di versamento, secondo quanto
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 241, e
successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30
settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2, comma 8-bis, dei regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di
cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 (Redditi
prodotti in forma associata) del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 62 - bis
(Studi di settore) del decreto - legge 30 agosto 1993, n.
331, (Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n.
203):
"Art. 62 - bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal
fine gli stessi uffici identificano campioni significativi
di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da
sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed
hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi da
181 a 189, (Disposizioni varie in materia di finanza locale
- Delega per la revisione del catasto - Disposizioni varie
in materia di entrate erariali) della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (legge finanziaria 1996):
"181. Fino alla approvazione degli studi di settore,
gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
possono essere effettuati, senza pregiudizio della
ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre
categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al
comma 184 del presente articolo ai fini della
determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del
volume d'affari.
Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e
professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360
milioni di lire e che non abbiano optato per il regime
ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i
criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e'
considerata inattendibile in presenza di gravi
contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata.
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere
definito ai sensi dell'art. 2 - bis del decreto - legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla
categoria di reddito che ha formato oggetto di
accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento
con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di
effettuare, per lo stesso periodo di imposta,
l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a
settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle
finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
dei supporti meccanografici contenenti i programmi
necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
base dei parametri.
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce
notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale.
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e all'art. 48, primo comma,
quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non
e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo
dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un
decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si
applicano per gli accertamenti relativi al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 29 (Reddito
agrario) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi"):
"Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvi-coltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 78 (Imprese
di allevamento) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi"):
"Art. 78 (Imprese di allevamento). - 1. Nei confronti
dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di
animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al
valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze
dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51,
comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facolta', in sede di
dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle
disposizioni del presente articolo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 ("Avvio del
procedimento") del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218 ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione
e di conciliazione giudiziale"):
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di
accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76)
reca disposizioni in materia di "Nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis
("Accertamento parziale") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 41-bis ("Accertamento parziale"). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a
formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito
imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
2. (soppresso)".
- Si trascrive il testo vigente dei commi quinto e
sesto dell'art. 54 ("Rettifica delle dichiarazioni") del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O.:
"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal Centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 14
("Iscrizione a ruolo a titolo definitivo") del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O. n. 2.:
"Art. 14 (Iscrizione a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli articoli 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 32 ("Poteri
degli uffici") del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle imposte sui
redditi"):
"Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni
annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a
norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33,
secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi
risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati
negli stessi conti e non risultanti dalle scritture
contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
raccolta del risparmio e all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6 - bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
istituti credito per quanto riguarda i rapporti con i
clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
dei conti intrattenuti con il contribuente con la
specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a
tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico
relativi agli stessi conti possono essere richiesti con
l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente
indicati;
8 - bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi. Gli inviti e le richieste di cui al presente
articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60.
Dalla data di notifica decorre il termine fissato
dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n.
7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per
un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o
istituto di credito, per giustificati motivi, dal
competente ispettore compartimentale;
8 - ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale. Le notizie ed i dati non addotti e
gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o
non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non
operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 33 ("Accessi,
ispezioni e verifiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle
imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri
impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le
pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)
dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e
le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso
art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza, allorche'
l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio,
dei dati e notizie contenuti nella copia di conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con l'azienda o istituto di credito o
l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato.
Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o
vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le
modalita' di esecuzione degli accessi con particolare
riferimento al numero massimo dei funzionari e degli
ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 38
("Accertamento sintetico") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 38 (Accertamento sintetico). - L'ufficio delle
imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche quando il reddito
complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le
deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'art. 39, puo', in base ad
elementi e circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto
accertabile si discosta per almeno un quarto da quello
dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo'
determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito
in relazione ad elementi indicativi di capacita'
contributiva individuati con lo stesso decreto quando il
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque
precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
della notificazione dell'accertamento, che il maggior
reddito determinato o determinabile sinteticamente e'
costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non
sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto
indicato nel secondo comma.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior
reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di
capitale salva la facolta' del contribuente di provarne
l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano
anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
numeri 2), 3) e 4)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 ("Redditi
determinati in base alle scritture contabili") del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al
secondo comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di
forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d - bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 40
("Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle
persone fisiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto
agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui
redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per
quanto concerne il reddito complessivo imponibile si
applicano le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se
del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti,
ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
anche le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la
determinazione del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone
giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si
applicano le disposizioni del primo comma del presente
articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o
associazioni equiparate".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 51
("Attribuzione e poteri degli uffici dell'imposte sul
valore aggiunto") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
"Art. 51 (Attribuzione e poteri degli uffici delle
imposte sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i
versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano
l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del
rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze che tengano anche conto della capacita' operativa
degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei
conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli
dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto
essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono essere verbalizzate a norma del sesto comma
dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo
il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi alla attivita'
di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6 - bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito,
l'Amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli
affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandate di
zona, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione
postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie
prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere
specifico relativi agli stessi conti possono essere
richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
con l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 52 ("Accessi,
ispezioni e verifiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 52 (Accessi, ispezioni, verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli
indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve
essere redatto processo verbale da cui risultino le
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da
chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle
disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono
all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di
sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno
facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione
dei supporti fuori dei locali stessi qualora il
contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri
impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici dell'I.V.A. hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 54
("Rettifica delle dichiarazioni") del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto"):
"Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51 - bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale,
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in
parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'art. 60, sesto comma.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal Centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
(Comma abrogato).
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 55
("Accertamento induttivo") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
"Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni
caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso
l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza
dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i
versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le
imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in
materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte
rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione,
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la
scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli
articoli 27 e 33".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441, reca norme per il riordino della
disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 36 - bis
("Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni") del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 36 - bis (Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 36 - ter
(Controllo formale delle dichiarazioni) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto
delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi l e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 54 - bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17
("Oggetto") del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
("Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni"):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli artt. 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d - bis) - (Soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h - bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto -
legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del
contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art.
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85;
h - ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h - quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2 - bis. (Comma soppresso)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
8-bis ("Termine per la presentazione della dichiarazione in
materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P."): del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
"8-bis (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".