Art. 8.
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i
termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul
valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario
nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le
disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi
di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31
ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere
definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di
un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le
controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento
definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite
con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o
della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori
importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai
tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la
dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi
da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi'
dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento
del le somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di
esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la
differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante
dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante
in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le
modalita' previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la
deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le
ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere
esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non
assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a
tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono
presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai
soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21
marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni
contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del
1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso
decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate
l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
integrativa riservata. E esclusa la rateazione di cui al comma 3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con
qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro
strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle
indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il
versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle
annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4
e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e
del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e
previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano
stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la
ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste
dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera
non si applica ai procedimenti in corso.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione
contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita'
ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei
confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la
dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi
competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la
congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione
all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di
integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni l'integrazione e' ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia
stato gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui
alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta
la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.
11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la
dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione
della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si
perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e
i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma
3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei
soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non hanno
integrato redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e
degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o
facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente
articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono definite le modalita'
applicative del presente articolo.
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
"Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero l) della lettera b) del comma l
e' stabilita nella misura del 32 per cento.".
- Si riporta il testo dei commi l e 2 dell'art. 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
concernenti: ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive e riattribuzione delle
concessioni rinnovate:
"1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il
diritto di recesso del concessionario, delle condizioni
economiche, e delle relative garanzie, previste dalle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
in particolare, del principio della riduzione equitativa
della misura vigente del corrispettivo minimo garantito
nonche' della previsione di un incremento di tale misura
ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di
raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma l assicura, in ogni
caso, congrue forme di adempimento delle somme
corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai
concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle
concessioni.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il seguente:
"Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. La
dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di cui all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi
della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2 - bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a
lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui
all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
relativi alla applicazione degli studi di settore. Le
predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del
servizio telematico Entratel; il collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
soggetti di cui al primo periodo obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
anche in forma unificata, in relazione ad un numero di
soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la
presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2 - bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo essere
effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo
avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43 - ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2 - ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2 - bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub
- categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico - linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3 - bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche¨, entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto
dalle convenzioni di cui al comma 11.
7 - bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis, 2 - ter
e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7 -ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2 - bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiaraz!ione in via telematica,
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 - bis e
3, conservano, per il periodo previsto dall'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta
su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
di cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9 - bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma l.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura
del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12 - bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma l l del presente articolo.".
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, vedi nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). -
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al
netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.".
- Il decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, concernente rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 1990.
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 2, 3, 4,
5, 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
"Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e'
inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
da sei mesi a due anni.
Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 2, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre
miliardi.
Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.
Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma l non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
"Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti
contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a
terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari.".
- Si riporta il testo degli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale:
"Art. 482 (Falsita' materiale commessa dal privato). -
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano
rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo.
Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico
ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
Art. 484 (Falsita' in registri e notificazioni). -
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni
soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza,
o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le
proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Art. 485 (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque,
al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata
vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente
apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu
definitivamente formata.".
"Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere
concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace
alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il
fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare
a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno.
Art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di
atti veri). - Chiunque, in tutto o in parte, distrugge,
sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura
privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite
negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni
in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo
precedente.
Art. 491 - bis (Documenti informatici). - Se alcuna
delle falsita' previste dal presente capo riguarda un
documento informatico pubblico o privato, si applicano le
disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente
gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per
documento informatico si intende qualunque supporto
informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
probatoria o programmi specificamente destinati ad
elaborarli.
Art. 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli
originali mancanti). - Agli effetti delle disposizioni
precedenti, nella denominazione di "atti pubblici e di
"scritture private sono compresi gli atti originali e le
copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano
luogo degli originali mancanti.".
- Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile:
"Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale
ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2
milioni a lire 20 milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti
al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche
della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti
concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che
distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli
utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario e delle perdite degli
esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente o del prospetto contabile
previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in
difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate).
- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato
motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie
avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione,
sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla
societa', con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 200.000 a lire 2 milioni. Il delitto e' punibile su
querela della societa'.
Art. 2623 (Violazione di obblighi incombenti agli
amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire
2.000.000 gli amministratori che:
1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione
con altra societa' o una scissione in violazione degli
articoli 2306, 2445 e 2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme
simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di
eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale
sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da
parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla
legge, da parte dei soci.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, e' il seguente:
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
artt. 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre1972, n. 633.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
"Art. 41 - bis (Accertamento parziale in base agli
elementi segnalati dall'anagrafe tributaria). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a
formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito
imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
2. (Soppresso)".
- Il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato
nelle note all'art. 7.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".