Art. 8.
       (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

   1.  Le  dichiarazioni  relative ai periodi d'imposta per i quali i
termini  per  la  loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002,  possono  essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte  sostitutive,
dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle imprese, dell'imposta sul
valore  aggiunto,  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dei  contributi  previdenziali  e  di  quelli  al  Servizio sanitario
nazionale.  I  soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare   ritenute   alla   fonte,   possono  integrare,  secondo  le
disposizioni  del  presente articolo, le ritenute relative ai periodi
di imposta di cui al presente comma.
   2.  I  versamenti  delle  imposte  di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera  b),  numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504,  e  all'articolo  8,  commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31
ottobre  2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non  sono  stati  notificati  avvisi  di accertamento, possono essere
definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di
un  importo  pari  al  20  per  cento  delle  imposte non versate. Le
controversie,  sulle  quali  non  sia ancora intervenuto accertamento
definitivo  o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite
con  il  pagamento  di  un  importo pari al 30 per cento del dovuto o
della  maggiorazione  accertata  dagli uffici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
   3.  L'integrazione  si  perfeziona  con  il pagamento dei maggiori
importi  dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni  vigenti  in  ciascun  periodo  di  imposta  relative ai
tributi  indicati  nel  comma  1  nonche' dell'intero ammontare delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare,  entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per  rettificare  in  aumento  la  dichiarazione  gia' presentata. La
predetta  dichiarazione  integrativa  e' presentata in via telematica
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo  3  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
salvo  che  per  i  periodi  d'imposta  1996  e  1997, per i quali la
dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi
da  versare  per  ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone
fisiche,  la  somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di  5.000  euro,  gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate,  di  pari  importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005,
maggiorati  degli  interessi  legali  a  decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso  versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme  non  corrisposte  a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi'
dovuti  una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento
del  le  somme  non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli  interessi  legali.  La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo  per  il  rimborso  di  ritenute,  acconti e crediti d'imposta
precedentemente   non   dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di
esenzioni  o  agevolazioni  non  richieste  in  precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la
differenza  tra  l'importo  dell'eventuale maggior credito risultante
dalla  dichiarazione  originaria e quello del minor credito spettante
in  base  alla  dichiarazione  integrativa,  e'  versata  secondo  le
modalita'  previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la
deducibilita'  delle  maggiori  imposte  e contributi versati. Per le
ritenute  indicate  nelle  dichiarazioni  integrative non puo' essere
esercitata  la  rivalsa  sui  percettori delle somme o dei valori non
assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente   comma   sono  effettuati  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
   4.  In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di
cui  al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
che  hanno  omesso  la  presentazione  delle dichiarazioni relative a
tutti   i  periodi  d'imposta  di  cui  al  medesimo  comma,  possono
presentare   la  dichiarazione  integrativa  in  forma  riservata  ai
soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9  luglio  1997,  n.  241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21
marzo   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le  disposizioni
contenute  nel  capo  III del predetto decreto legislativo n. 241 del
1997,  esclusa  la  compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso
decreto   legislativo,   e   comunicano   all'Agenzia  delle  entrate
l'ammontare  complessivo  delle  medesime somme senza indicazione dei
nominativi   dei  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione
integrativa riservata. E esclusa la rateazione di cui al comma 3.
   5.  Per  i  redditi  e  gli  imponibili  conseguiti all'estero con
qualunque  modalita',  anche  tramite  soggetti  non residenti o loro
strutture  interposte,  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva di quelle
indicate  al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il
versamento   della  predetta  imposta  sostitutiva  si  applicano  le
disposizioni dei commi 3 e 4.
   6.  Salvo  quanto  stabilito  al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle
annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4
e  ai  maggiori  imponibili  ovvero alle maggiori ritenute risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e
del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:

a) la  preclusione,  nei  confronti  del  dichiarante  e dei soggetti
   coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione    delle   sanzioni   amministrative   tributarie   e
   previdenziali,  ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano
   stati  integrati  i  redditi  di  cui al comma 5, e ove ricorra la
   ipotesi  di  cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste
   dalle   disposizioni   sul   monitoraggio   fiscale   di   cui  al
   decreto-legge   28   giugno   1990,   n.   167,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
   tributari  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4,  5 e 10 del decreto
   legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
   previsti  dagli  articoli  482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
   492  del  codice  penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623
   del  codice  civile,  quando  tali  reati siano stati commessi per
   eseguire  od  occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per
   conseguirne  il  profitto  e siano riferiti alla stessa pendenza o
   situazione  tributaria.  L'esclusione di cui alla presente lettera
   non si applica ai procedimenti in corso.

   7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento  previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui  all'articolo  14,  comma  4,  si  provveda alla regolarizzazione
contabile  delle  attivita'  detenute all'estero secondo le modalita'
ivi previste.
   8.  Gli  effetti  di  cui  ai  commi  6 e 7 si estendono anche nei
confronti   dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante  se  considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
   9.  In  caso  di  accesso,  ispezione  o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale,  il  soggetto che ha presentato la
dichiarazione  riservata  di  cui al comma 4 puo' opporre agli organi
competenti  gli  effetti  preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita'  di  cui  ai  commi  6  e  7  con invito a controllare la
congruita'  delle  somme  di  cui  ai  commi  3  e  5,  in  relazione
all'ammontare   dei  maggiori  redditi  e  imponibili  nonche'  delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
   10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano
qualora:

a) alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia stato
   notificato  processo  verbale di constatazione con esito positivo,
   ovvero  avviso  di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta regionale
   sulle  attivita'  produttive, nonche' invito al contraddittorio di
   cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   in  caso  di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
   e  successive  modificazioni,  relativamente ai redditi oggetto di
   integrazione,  ovvero  di  cui  all'articolo 54, quinto comma, del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
   successive  modificazioni  l'integrazione  e' ammessa a condizione
   che  il  contribuente  versi  entro  il  16  marzo  2003  le somme
   derivanti  dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
   data;
b) alla  data  di  presentazione  della dichiarazione integrativa sia
   stato  gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui
   alle  lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta
   la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

   11.  Le  societa'  o  associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la
dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano,  entro  il  16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari
dei  redditi  prodotti  in  forma  associata l'avvenuta presentazione
della  relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone
fisiche   titolari   dei  redditi  prodotti  in  forma  associata  si
perfeziona  presentando,  entro  il  20 giugno 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e
i  relativi  contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma
3.  La  presentazione  della  dichiarazione  integrativa da parte dei
soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma costituisce
titolo  per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non hanno
integrato redditi prodotti in forma associata.
   12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione  dei redditi e
degli  imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o
facolta'  della  segnalazione  di  cui all'articolo 331 del codice di
procedura  penale.  L'integrazione  effettuata  ai sensi del presente
articolo non costituisce notizia di reato.
   13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  sono  definite  le  modalita'
applicative del presente articolo.
 
          Note all'art. 8:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
              "Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
          sono stabilite nelle misure seguenti:
                a) per  i  concorsi pronostici: 26,80 per cento della
          base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
          predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
          di  cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
          3 agosto   1998,  n.  288,  ove  necessario  per  garantire
          l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
                b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
          assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa;
                  2)  per  ogni  altro  tipo  di scommessa: 20,20 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa.
              2.   Per   l'anno  1999,  l'aliquota  applicabile  alle
          scommesse  di cui al numero l) della lettera b) del comma l
          e' stabilita nella misura del 32 per cento.".
              -  Si  riporta il testo dei commi l e 2 dell'art. 8 del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  2002,  n.  16,
          concernenti:   ridefinizione  delle  condizioni  economiche
          delle   concessioni  per  il  servizio  di  raccolta  delle
          scommesse   ippiche   e  sportive  e  riattribuzione  delle
          concessioni rinnovate:
              "1.   Con  decreto  interdirigenziale,  adottato  entro
          quindici   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
          la  ridefinizione  in  via  amministrativa,  fatto salvo il
          diritto  di  recesso  del  concessionario, delle condizioni
          economiche,  e  delle  relative  garanzie,  previste  dalle
          convenzioni  accessive  alle concessioni per il servizio di
          raccolta  delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
          in  particolare,  del  principio della riduzione equitativa
          della  misura  vigente  del  corrispettivo minimo garantito
          nonche'  della  previsione  di un incremento di tale misura
          ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
          proporzionato   all'effettiva   variazione  dei  volumi  di
          raccolta delle scommesse.
              2. La ridefinizione di cui al comma l assicura, in ogni
          caso,    congrue   forme   di   adempimento   delle   somme
          corrispettive   e   delle  quote  di  prelievo  dovute  dai
          concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con eventuale
          ripartizione  del  debito nell'arco temporale residuo delle
          concessioni.".
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il seguente:
              "Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed obblighi di
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
          presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive e della dichiarazione
          annuale   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
          presentano   la   dichiarazione   unificata   annuale.   La
          dichiarazione   dei   sostituti  di  imposta,  comprese  le
          Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di  cui  all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
          unificata.  E'  esclusa  dalla  dichiarazione  unificata la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  degli  enti  e delle societa' che si sono avvalsi
          della  procedura  di  liquidazione  dell'imposta sul valore
          aggiunto  di  gruppo  di cui all'art. 73, ultimo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente decreto,
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
          tramite  gli  incaricati  di  cui ai commi 2 - bis e 3, dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
          dichiarazione  relativa all'imposta sul valore aggiunto con
          esclusione  delle  persone fisiche che hanno realizzato nel
          medesimo  periodo  un volume di affari inferiore o uguale a
          lire  50  milioni,  dai  soggetti tenuti alla presentazione
          della   dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta  di  cui
          all'art.  4  e  dai  soggetti  di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  dai  soggetti  tenuti  alla
          presentazione  del  modello  per  la comunicazione dei dati
          relativi  alla  applicazione  degli  studi  di  settore. Le
          predette   dichiarazioni  sono  trasmesse  avvalendosi  del
          servizio  telematico  Entratel;  il collegamento telematico
          con  l'Agenzia  delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
          soggetti   di   cui   al   primo   periodo  obbligati  alla
          presentazione  della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
          anche  in  forma  unificata,  in  relazione ad un numero di
          soggetti  non  superiore  a  venti,  si  avvalgono  per  la
          presentazione  in  via  telematica  del servizio telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
              2  -  bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in cui almeno una
          societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma
          precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle
          dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo essere
          effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti  dello stesso gruppo
          avvalendosi    del    servizio    telematico   Entratel. Si
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
          definite  dall'art. 43 - ter, quarto comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              2  -  ter.  I  soggetti  diversi da quelli indicati nei
          commi  2  e 2 - bis, non obbligati alla presentazione delle
          dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le
          dichiarazioni  in  via  telematica direttamente avvalendosi
          del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un
          incaricato di cui al comma 3.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la sub
          -  categoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico - linguistiche;
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3 - bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse.
              4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2, 2 - bis e 3 sono
          abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
          dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e'
          revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di
          trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di
          assistenza fiscale.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2 per i soggetti
          obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet.
              6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2 - bis e 3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella
          dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa
          o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
          nonche¨,  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato
          con  il  provvedimento  di cui all'art. 1, comma 1, e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione.
              7.  Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
          via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
          entro  cinque  mesi  dalla  data di scadenza del termine di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
          delle  dichiarazioni  stesse, ove non diversamente previsto
          dalle convenzioni di cui al comma 11.
              7 - bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis, 2 - ter
          e  3,  presentano in via telematica le dichiarazioni per le
          quali  non  e'  previsto  un apposito termine entro un mese
          dalla  scadenza  del  termine previsto per la presentazione
          alle banche e agli uffici postali.
              7   -ter.   Le  dichiarazioni  consegnate  ai  soggetti
          incaricati  di cui ai commi 2 - bis e 3, successivamente al
          termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica
          delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data
          contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
              8.  La dichiarazione si considera presentata nel giorno
          in   cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca  o
          all'ufficio  postale  ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
          entrate   mediante  procedure  telematiche  direttamente  o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3.
              9.   I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano    la    dichiaraz!ione   in   via   telematica,
          direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 - bis e
          3,  conservano,  per  il  periodo previsto dall'art. 43 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta
          su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
          di  cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
          dal  soggetto  incaricato  di predisporre la dichiarazione.
          L'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti.
              9 - bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni  conservano,  anche  su supporti informatici,
          per  il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          copia    delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle   quali
          l'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          previa  riproduzione su modello conforme a quello approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma l.
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data   dalla   comunicazione   dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  della  dichiarazione
          presentata  in  via  telematica  direttamente  o  tramite i
          soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3, ovvero dalla ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5.
              11.   Le   modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni   sono   stabilite   con   provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale.   Le  modalita'  di  svolgimento  del
          servizio  di  ricezione  delle dichiarazioni da parte delle
          banche  e  della  Poste italiane S.p.a., comprese la misura
          del  compenso  spettante  e  le conseguenze derivanti dalle
          irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
          stabilite  mediante  distinte  convenzioni,  approvate  con
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
          misura  del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
          del  servizio  e del numero complessivo delle dichiarazioni
          ricevute.
              12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alla  presentazione  delle dichiarazioni riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si applica l'art. 12 - bis, comma 1, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma l l del presente articolo.".
              -  Il  testo  dell'art.  14  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  artt.  36  -  bis  e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, vedi nota all'art. 7.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  19 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
              "Art.  19  (Modalita' di versamento mediante delega). -
          1.  I  versamenti  delle imposte, dei contributi, dei premi
          previdenziali  ed  assistenziali  e  delle  altre somme, al
          netto  della  compensazione,  sono eseguiti mediante delega
          irrevocabile  ad una banca convenzionata ai sensi del comma
          5.
              2.  La  banca  rilascia al contribuente un'attestazione
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle    finanze,    recante    l'indicazione    dei   dati
          identificativi  del soggetto che effettua il versamento, la
          data,  la  causale  e gli importi dell'ordine di pagamento,
          nonche'  l'impegno  ad  effettuare  il  pagamento agli enti
          destinatari  per  conto  del delegante. L'attestazione deve
          recare  altresi'  l'indicazione  dei crediti per i quali il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
              3.  La  delega  deve  essere conferita dal contribuente
          anche   nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute  risultano
          totalmente  compensate  ai  sensi dell'art. 17. La parte di
          credito  che non ha trovato capienza nella compensazione e'
          utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
              4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
          contenente  i dati relativi alla eseguita compensazione, si
          applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
          se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
              5.  Con  convenzione approvata con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio,  i  dati  delle  operazioni  da  trasmettere e le
          relative  modalita'  di  trasmissione  e  di conservazione,
          tenendo   conto   dei   termini  di  cui  all'art.  13  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993,  n.  567,  nonche'  le  penalita' per l'inadempimento
          degli  obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e la
          misura  del  compenso  per il servizio svolto dalle banche.
          Quest'ultima  e'  determinata  tenendo  conto  del costo di
          svolgimento  del servizio, del numero dei moduli presentati
          dal  contribuente  e  di  quello  delle  operazioni in esso
          incluse,  della  tipologia  degli adempimenti da svolgere e
          dell'ammontare   complessivo  dei  versamenti  gestito  dal
          sistema.  La  convenzione ha durata triennale e puo' essere
          tacitamente rinnovata.
              6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   i   Ministri   del  tesoro  e  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita  all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita' e
          termini   in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane  si
          applicano le disposizioni del presente decreto.".
              -   Il   decreto   -  legge  28 giugno  1990,  n.  167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n.  227,  concernente  rilevazione a fini fiscali di taluni
          trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
          e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
          giugno 1990.
              - Si trascrive il testo vigente degli articoli 2, 3, 4,
          5, 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
              "Art.  2  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
          E'  punito  con  la  reclusione da un anno e sei mesi a sei
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul   valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o  altri
          documenti  per  operazioni inesistenti, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          passivi fittizi.
              2.  Il  fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali  fatture  o  documenti sono registrati nelle scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria.
              3.  Se  l'ammontare  degli  elementi passivi fittizi e'
          inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
          da sei mesi a due anni.
              Art.   3   (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
          artifici).  -  1. Fuori  dei  casi previsti dall'art. 2, e'
          punito  con  la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
          chiunque,  al  fine di evadere le imposte sui redditi o sul
          valore  aggiunto,  sulla base di una falsa rappresentazione
          nelle  scritture  contabili  obbligatorie  e avvalendosi di
          mezzi  fraudolenti  idonei  ad  ostacolarne l'accertamento,
          indica  in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo    od    elementi    passivi   fittizi,   quando,
          congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna   delle   singole  imposte,  a  lire  centocinquanta
          milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'  superiore a lire tre
          miliardi.
              Art.  4  (Dichiarazione  infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.
              Art.  5  (Omessa  dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma l non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.".
              "Art.  10  (Occultamento  o  distruzione  di  documenti
          contabili).  - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato,  e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a cinque
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul  valore  aggiunto,  ovvero  di  consentire l'evasione a
          terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
          contabili   o   i  documenti  di  cui  e'  obbligatoria  la
          conservazione,  in  modo da non consentire la ricostruzione
          dei redditi o del volume di affari.".
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 482, 483, 484,
          485, 489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale:
              "Art.  482 (Falsita' materiale commessa dal privato). -
          Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
          e'  commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
          fuori  dell'esercizio  delle  sue  funzioni,  si  applicano
          rispettivamente  le  pene  stabilite  nei  detti  articoli,
          ridotte di un terzo.
              Art.  483  (Falsita' ideologica commessa dal privato in
          atto  pubblico).  - Chiunque attesta falsamente al pubblico
          ufficiale,  in  un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
          destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
          fino a due anni.
              Se  si tratta di false attestazioni in atti dello stato
          civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
              Art.  484  (Falsita'  in  registri  e notificazioni). -
          Chiunque,  essendo per legge obbligato a fare registrazioni
          soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza,
          o  a  fare  notificazioni  all'Autorita'  stessa  circa  le
          proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
          scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la
          reclusione  fino  a  sei  mesi  o  con la multa fino a lire
          seicentomila.
              Art.  485  (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque,
          al  fine  di  procurare  a se' o ad altri un vantaggio o di
          recare  ad  altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
          scrittura  privata  falsa,  o  altera una scrittura privata
          vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
          faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
              Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente
          apposte   a   una   scrittura  vera,  dopo  che  questa  fu
          definitivamente formata.".
              "Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere
          concorso  nella  falsita', fa uso di un atto falso soggiace
          alle  pene  stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
          un terzo.
              Qualora si tratti di scritture private, chi commette il
          fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare
          a  se'  o  ad  altri  un  vantaggio o di recare ad altri un
          danno.
              Art.  490  (Soppressione, distruzione e occultamento di
          atti  veri).  -  Chiunque,  in tutto o in parte, distrugge,
          sopprime  od  occulta  un  atto  pubblico  o  una scrittura
          privata  veri  soggiace rispettivamente alle pene stabilite
          negli  articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni
          in essi contenute.
              Si  applica la disposizione del capoverso dell'articolo
          precedente.
              Art.  491  -  bis  (Documenti informatici). - Se alcuna
          delle  falsita'  previste  dal  presente  capo  riguarda un
          documento  informatico  pubblico o privato, si applicano le
          disposizioni  del  capo  stesso concernenti rispettivamente
          gli  atti  pubblici  e le scritture private. A tal fine per
          documento   informatico   si   intende  qualunque  supporto
          informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
          probatoria   o   programmi   specificamente   destinati  ad
          elaborarli.
              Art.  492  (Copie  autentiche  che  tengono luogo degli
          originali  mancanti).  -  Agli  effetti  delle disposizioni
          precedenti,  nella  denominazione  di  "atti  pubblici e di
          "scritture  private  sono  compresi gli atti originali e le
          copie  autentiche  di essi, quando a norma di legge tengano
          luogo degli originali mancanti.".
              -  Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623
          del codice civile:
              "Art.    2621    (False   comunicazioni   ed   illegale
          ripartizione  di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
          che  il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
          la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2
          milioni a lire 20 milioni:
                1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
          i  direttori  generali,  i sindaci e i liquidatori, i quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali,  fraudolentemente  espongono fatti non rispondenti
          al  vero  sulla  costituzione o sulle condizioni economiche
          della  societa'  o  nascondono  in  tutto  o in parte fatti
          concernenti le condizioni medesime;
                2)  gli amministratori e i direttori generali che, in
          mancanza  di  bilancio approvato o in difformita' da esso o
          in  base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque forma,
          riscuotono  o pagano utili fittizi o che non possono essere
          distribuiti;
                3)  gli  amministratori  e  i  direttori generali che
          distribuiscono acconti sui dividendi:
                  a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
                  b) ovvero  in  misura  superiore  all'importo degli
          utili  conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
          diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
          per  obbligo  legale  o  statutario  e  delle perdite degli
          esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
                  c) ovvero  in mancanza di approvazione del bilancio
          dell'esercizio   precedente   o   del  prospetto  contabile
          previsto   nell'art.  2433-bis,  quinto  comma,  oppure  in
          difformita'  da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
          un prospetto contabile falsi.
              Art.  2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate).
          -  Gli  amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
          loro  dipendenti,  i  liquidatori,  che, senza giustificato
          motivo,  si servono a profitto proprio od altrui di notizie
          avute  a  causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione,
          sono  puniti,  se  dal fatto puo' derivare pregiudizio alla
          societa',  con la reclusione fino ad un anno e con la multa
          da lire 200.000 a lire 2 milioni. Il delitto e' punibile su
          querela della societa'.
              Art.  2623  (Violazione  di  obblighi  incombenti  agli
          amministratori).  -  Sono  puniti  con la reclusione da sei
          mesi  a  tre  anni  e  con  la multa da lire 400.000 a lire
          2.000.000 gli amministratori che:
                1)  eseguono  una  riduzione di capitale o la fusione
          con  altra  societa'  o  una  scissione in violazione degli
          articoli 2306, 2445 e 2503;
                2)  restituiscono  ai  soci palesemente o sotto forme
          simulate  i  conferimenti  o  li  liberano  dall'obbligo di
          eseguirli,   fuori  del  caso  di  riduzione  del  capitale
          sociale;
                3) impediscono il controllo della gestione sociale da
          parte  del  collegio  sindacale  o, nei casi previsti dalla
          legge, da parte dei soci.".
              -   Il   testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, e' il seguente:
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2. La  richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          artt. 54  e  55 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre1972, n. 633.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.  41  -  bis  (Accertamento  parziale in base agli
          elementi  segnalati  dall'anagrafe  tributaria). - 1. Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato   o   il maggiore   ammontare   di   un  reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di deduzioni,
          esenzioni   ed   agevolazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi   predetti,   il   reddito  o  il maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2. (Soppresso)".
              -  Il  testo  dell'art.  54  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e' riportato
          nelle note all'art. 7.
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
              L'oggetto  principale  e'  determinato in base all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua quota di partecipazione agli utili.
              La presente disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5. Si  intendono  per  familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  331  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di  un pubblico servizio che nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  un reato perseguibile di ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.".