Art 9.
           (Definizione automatica per gli anni pregressi)

   1.  I  contribuenti,  al fine di beneficiare delle disposizioni di
cui  al  presente  articolo,  presentano  una  dichiarazione  con  le
modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena
di  nullita',  la  definizione  automatica  per  tutte  le  imposte e
concernente  tutti  i  periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione  delle  relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre  2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i
redditi  soggetti  a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al
comma  5 dell' articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la
possibilita'  di  avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
   2.  La  definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:

a) ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative addizionali, delle
   imposte   sostitutive,   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
   produttive,   nonche'  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
   imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4,
   di  un  importo  pari  al 18 per cento delle imposte lorde e delle
   imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
   presentata;  se  ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata
   di  ammontare  superiore  a 10.000 euro la percentuale applicabile
   all'eccedenza  e'  pari al 16 per cento, mentre se e' risultata di
   ammontare  superiore  a  20.000 euro, la percentuale applicabile a
   quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  fermi  restando  i
   versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma
   del  2  per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
   effettuate  nel  periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
   detraibile  nel  medesimo  periodo;  se  l'imposta  relativa  alle
   operazioni  imponibili  ovvero  l'imposta  detraibile superano gli
   importi  di  200.000  euro,  le percentuali applicabili a ciascuna
   eccedenza  sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di
   imposta   superano  300.000  euro  le  percentuali  applicabili  a
   ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

   3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  a),  deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
   di  redditi  diversi  da  quelli  di impresa e da quelli derivanti
   dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
   per  gli  esercenti  arti  e  professioni,  per  le  societa' e le
   associazioni  di  cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
   sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
   dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
   soggetti di cui all' articolo 87 del medesimo testo unico:

   1)  450  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi e dei compensi non e'
superiore a 10.000 euro;
   2)  900  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi e dei compensi non e'
superiore a 100.000 euro;
   3)  1.200  euro,  se  l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 200.000 euro;
   4)  1.600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi non e'
superiore a 500.000 euro;
   5)  2.000  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi non e'
superiore a 5.000.000 di euro;
   6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
   4.  Ai  fini  della  definizione  automatica,  le  persone fisiche
titolari   dei   redditi   prodotti   in  forma  associata  ai  sensi
dell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare nonche' il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non
gestita   in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
integrativa,  per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo
minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3,
lettera  b),  in  ragione  della  propria quota di partecipazione. In
nessun  caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200
euro.
   5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
   6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  b),  deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:

a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
   ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro per gli altri soggetti.

   7.  Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a
qualsiasi   effetto   delle   eventuali   perdite   risultanti  dalle
dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace
il  riporto  a  nuovo  delle  predette  perdite.  Per  la definizione
automatica  dei  periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e'
versato  un  importo  almeno  pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
   8.  Nel  caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative
ai  tributi  di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna  annualita',  un  importo  pari  a 1.500 euro per le persone
fisiche,  elevato  a  3.000 euro per le societa' e le associazioni di
cui  all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87
del medesimo testo unico.
   9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita',
rende  definitiva  la  liquidazione  delle  imposte  risultanti dalla
dichiarazione   con   riferimento   alla  spettanza  di  deduzioni  e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis  ed  all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni,
nonche'  gli  effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai  sensi  dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni; le
variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle
maggiori   imposte   dovute   ai  sensi  del  presente  articolo.  La
definizione   automatica   non  modifica  l'importo  degli  eventuali
rimborsi  e  crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle  imposte  sui  redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.  La  dichiarazione integrativa non costituisce titolo per
il  rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non  richieste  in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
   10.  Il  perfezionamento  della  procedura  prevista  dal presente
articolo comporta:

a) la  preclusione,  nei  confronti  del  dichiarante  e dei soggetti
   coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione   delle   sanzioni   amministrative  tributarie,  ivi
   comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione  della  punibilita' per i reati tributari di cui agli
   articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
   74,  nonche'  per  i  reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
   485,  489,  490,  491-bis  e  492 del codice penale, nonche' dagli
   articoli  2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali reati
   siano  stati  commessi  per eseguire od occultare i predetti reati
   tributari,  ovvero  per  conseguirne  il profitto e siano riferiti
   alla  stessa  pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti
   operano   a   condizione   che,   ricorrendo  le  ipotesi  di  cui
   all'articolo  14,  comma  5, della presente legge si provveda alla
   regolarizzazione  contabile  di tutte le attivita', anche detenute
   all'estero,  secondo  le modalita' ivi previste, ferma restando la
   decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
   attivita'  medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non
   si applica ai procedimenti in corso.

   11.   Restano   ferme,   ad  ogni  effetto,  le  disposizioni  sul
monitoraggio  fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
salvo  che,  ricorrendo  le  ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5,
della  presente  legge si provveda alla regolarizzazione contabile di
tutte  le  attivita'  detenute  all'estero  secondo  le modalita' ivi
previste,  ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
   12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo,
per  ciascun  periodo  di  imposta, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma  di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due  rate,  di  pari  importo,  entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005,  maggiorati  degli  interessi  legali  a decorrere dal 17 marzo
2003.  L'omesso  versamento  delle  predette  eccedenze entro le date
indicate  non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
recupero  delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
   13.  In  caso  di  accesso,  ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale,  il  soggetto che ha presentato la
dichiarazione  riservata  puo'  opporre  agli  organi  competenti gli
effetti  preclusivi,  estintivi  e di esclusione della punibilita' di
cui  al  comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme
versate   ai   fini  della  definizione  e  indicate  nella  medesima
dichiarazione.
   14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano
qualora:

a) alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia stato
   notificato  processo  verbale di constatazione con esito positivo,
   ovvero  avviso  di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta regionale
   sulle  attivita'  produttive, nonche' invito al contraddittorio di
   cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   in  caso  di  avvisi  di accertamento parziale di cui all'articolo
   41-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, ovvero di avvisi di
   accertamento  di  cui  all'articolo  54, quinto e sesto comma, del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
   successive  modificazioni,  la definizione e' ammessa a condizione
   che  il  contribuente  versi  entro  il  16  marzo  2003  le somme
   derivanti  dall'accertamento  parziale  notificato  alla  predetta
   data;
b) alla  data di presentazione della dichiarazione per la definizione
   automatica  di  cui al presente articolo sia stato gia' avviato un
   procedimento  penale  per  gli illeciti di cui alla lettera c) del
   comma  10,  di  cui  il  soggetto che presenta la dichiarazione ha
   avuto formale conoscenza;
c) il   contribuente  abbia  omesso  la  presentazione  di  tutte  le
   dichiarazioni  relative  a tutti i tributi di cui al comma 2 e per
   tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

   15.  Le  preclusioni  di  cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano  con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono  gli  atti  e i procedimenti ivi indicati. La definizione
automatica   non   si  perfeziona  se  essa  si  fonda  su  dati  non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata,  ovvero  se  la  stessa viene effettuata dai soggetti che
versano  nelle  ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non
si  fa  luogo  al  rimborso  degli importi versati che, in ogni caso,
valgono  quali  acconti  sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
   16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato successivamente al 30
settembre  2002  una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2,  comma  8-bis,  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
possono  avvalersi  delle  disposizioni  di  cui al presente articolo
sulla  base  delle  dichiarazioni  originarie presentate. L'esercizio
della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
   17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi   dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per  il
coordinamento   della   protezione   civile  del  21  dicembre  1990,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in  maniera  automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003,  l'intero  ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo a titolo di
capitale,  al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed  interessi,  diminuito  al  10 per cento; il perfezionamento della
definizione  comporta  gli  effetti  di  cui al comma 10. Qualora gli
importi  da  versare  complessivamente  ai  sensi  del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati  in  un  massimo  di  otto rate semestrali con l'applicazione
degli  interessi  legali  a  decorrere  dal  17  marzo 2003. L'omesso
versamento  delle  predette  eccedenze  entro  le scadenze delle rate
semestrali  non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per   il  recupero  delle  somme  non  corrisposte  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
   18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  definite  le modalita'
applicative del presente articolo.
 
          Note all'art. 9:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
              L'oggetto  principale  e'  determinato in base all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua quota di partecipazione agli utili.
              La presente disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 87 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.   87   (Soggetti   passivi)  -  1. Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici  e  privati,  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              4  -  bis.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello
          statuto   nelle   predette   forme,   l'oggetto  principale
          dell'ente  residente  e'  determinato in base all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 36 - bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              "Art.   36  -  bis  (Liquidazione  delle  imposte,  dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.".
              -  Il  testo vigente dell'art. 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
          il seguente:
              "Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -    1.    Gli   uffici   periferici   dell'amministrazione
          finanziaria,  procedono,  entro  il 31 dicembre del secondo
          anno  successivo  a  quello  di presentazione, al controllo
          formale  delle  dichiarazioni presentate dai contribuenti e
          dai  sostituti  d'imposta  sulla base dei criteri selettivi
          fissati  dal  Ministro  delle  finanze, tenendo anche conto
          delle capacita' operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 54 - bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
              "Art.  54  -  bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in
          base  alle  dichiarazioni).  -  1. Avvalendosi di procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante
          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di
          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui
          agli  articoli 27,  33,  comma  1, lettera a), e 74, quarto
          comma.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi  e  per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.".
              -  Il  testo vigente degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo 2000, n. 74, e' riportato in
          nota all'art. 8.
              -  Il  testo vigente degli articoli 482, 483, 484, 485,
          489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale e' riportato in
          nota all'art. 8.
              - Il testo vigente degli articoli 2621, 2622 e 2623 del
          codice civile e' riportato in nota all'art. 8.
              -  Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca
          disposizioni  in materia di "Rilevazione ai fini fiscali di
          taluni  trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
          valori.
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  artt.  36  -  bis  e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli 54   e   55   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  41  - bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
          nota all'art. 7.
              -  Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
          della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  vedi  nota
          all'art. 7.
              -  Si  trascrive il testo del comma 8 - bis dell'art. 2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322:
              "8   -   bis   (Termine   per  la  presentazione  della
          dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP).
          Le  dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  e  dei  sostituti di imposta possono
          essere  integrate dai contribuenti per correggere errori od
          omissioni   che   abbiano   determinato   l'indicazione  di
          un maggior   reddito  o,  comunque,  di  un maggior  debito
          d'imposta  o di un minor credito, mediante dichiarazione da
          presentare,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3,
          utilizzando  modelli  conformi  a  quelli  approvati per il
          periodo  d'imposta  cui  si riferisce la dichiarazione, non
          oltre  il  termine  prescritto  per  la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
              -  Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per
          il  coordinamento  della  protezione civile del 21 dicembre
          1990 e' il seguente:
              "Art.  3  (Soggetti beneficiari). - Possono beneficiare
          delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti
          articoli   i  soggetti  residenti,  da  data  anteriore  al
          13 dicembre  1990,  nei  comuni che saranno individuati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
          civile, sentito il presidente della regione Sicilia.
              Possono   altresi'   beneficiare   delle   disposizioni
          previste  dai  precedenti articoli i soggetti che svolgono,
          nell'area  dei  comuni  che saranno elencati nel decreto di
          cui  al  precedente  comma,  la loro attivita' industriale,
          commerciale,  artigiana  ed  agricola,  ancorche' residenti
          altrove,  limitatamente  alle  obbligazioni  nascenti dalle
          attivita' stesse.".