Art 9.
(Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di
cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le
modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena
di nullita', la definizione automatica per tutte le imposte e
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i
redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al
comma 5 dell' articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la
possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4,
di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata
di ammontare superiore a 10.000 euro la percentuale applicabile
all'eccedenza e' pari al 16 per cento, mentre se e' risultata di
ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a
quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i
versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma
del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle
operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna
eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di
imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all' articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 10.000 euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e'
superiore a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e'
superiore a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare nonche' il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo
minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3,
lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In
nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200
euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro per gli altri soggetti.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a
qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle
dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace
il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione
automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e'
versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative
ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone
fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87
del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita',
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di
esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle
imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le
variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle
maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per
il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente
articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi
comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti
operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla
regolarizzazione contabile di tutte le attivita', anche detenute
all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la
decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
attivita' medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica ai procedimenti in corso.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5,
della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di
tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi
previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo,
per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date
indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la
dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli
effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di
cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme
versate ai fini della definizione e indicate nella medesima
dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, la definizione e' ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta
data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica di cui al presente articolo sia stato gia' avviato un
procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del
comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha
avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le
dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per
tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione
automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non
si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30
settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo
sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio
della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della
definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli
importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione
degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate
semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita'
applicative del presente articolo.
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si trascrive il testo dell'art. 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 87 (Soggetti passivi) - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4 - bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
dell'ente residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 36 - bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 36 - bis (Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.".
- Il testo vigente dell'art. 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
il seguente:
"Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto
delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 54 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 54 - bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
- Il testo vigente degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' riportato in
nota all'art. 8.
- Il testo vigente degli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale e' riportato in
nota all'art. 8.
- Il testo vigente degli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile e' riportato in nota all'art. 8.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca
disposizioni in materia di "Rilevazione ai fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori.
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.".
- Per il testo dell'art. 41 - bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota
all'art. 7.
- Si trascrive il testo del comma 8 - bis dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322:
"8 - bis (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP).
Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od
omissioni che abbiano determinato l'indicazione di
un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito
d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non
oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
- Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre
1990 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti beneficiari). - Possono beneficiare
delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti
articoli i soggetti residenti, da data anteriore al
13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, sentito il presidente della regione Sicilia.
Possono altresi' beneficiare delle disposizioni
previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono,
nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di
cui al precedente comma, la loro attivita' industriale,
commerciale, artigiana ed agricola, ancorche' residenti
altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle
attivita' stesse.".