Art. 11.
             Comunicazioni delle variazioni contrattuali
                     sfavorevoli alla clientela
  1.  Nei  contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente,
riguardanti  tassi  di  interesse,  prezzi  e  altre condizioni delle
operazioni  e  dei  servizi, sono comunicate al cliente con la chiara
evidenziazione delle variazioni intervenute.
  2.   Le   variazioni   sfavorevoli   generalizzate  possono  essere
comunicate  alla  clientela  in  modo  impersonale, mediante apposite
inserzioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche
ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118,
comma 3, del testo unico bancario.
  3.  Le  variazioni  di  cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate
individualmente  al  cliente  alla prima occasione utile, nell'ambito
delle  comunicazioni  periodiche  o  di quelle riguardanti operazioni
specifiche.
  4.  Le  modifiche  di  tasso  conseguenti a variazioni di parametri
contrattualmente  previsti  e indipendenti dalla volonta' delle parti
non  sono  soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo.
  5.  La  Banca  d'Italia  emana disposizioni relative al contenuto e
alle modalita' delle comunicazioni.