Art. 11.
Comunicazioni delle variazioni contrattuali
sfavorevoli alla clientela
1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente,
riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle
operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara
evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere
comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite
inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche
ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118,
comma 3, del testo unico bancario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate
individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito
delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni
specifiche.
4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri
contrattualmente previsti e indipendenti dalla volonta' delle parti
non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e
alle modalita' delle comunicazioni.