Art. 12.
                      Comunicazioni periodiche
  1.   Nei   contratti   di   durata,   gli  intermediari  forniscono
periodicamente   alla   clientela   comunicazioni   analitiche  sullo
svolgimento  del  rapporto.  In  ogni  comunicazione sono indicati il
tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.
  2.  La  Banca  d'Italia  emana disposizioni relative al contenuto e
alle modalita' delle comunicazioni.