Art. 12.
Comunicazioni periodiche
1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono
periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo
svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il
tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e
alle modalita' delle comunicazioni.