ART. 11 - PARI OPPORTUNITA'
                     (Art. 18 del CCNL del 1999)

   Al   fine   di  consentire  una  reale  parita'  uomini-donne,  e'
  istituito,  presso  il  MIUR  il  Comitato pari opportunita' con il
  compito  di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di
  pari  opportunita',  secondo  i  principi  definiti  dalla legge 10
  aprile  1991,  n.  125,  con particolare riferimento all'art. 1. Il
  Comitato  e'  costituito da una persona designata da ciascuna delle
  organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e
  da  un  pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione.  Il
  presidente del Comitato e' nominato dal Ministro dell'IUR e designa
  un  vicepresidente.  Per  ogni  componente effettivo e' previsto un
  componente supplente.
   2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
   l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b) formulazione  di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
   della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
   per  l'affermazione  sul  lavoro della pari dignita' delle persone
   nonche'  a  realizzare  azioni  positive,  ai sensi della legge n.
   125/1991.

   3.  Nell'ambito  dei  vari  livelli  di relazioni sindacali devono
essere  sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita',
per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure
che  favoriscano  effettive  pari  opportunita'  nelle  condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi  di  formazione  mirata  del personale sulla cultura delle
  pari  opportunita'  in campo formativo, con particolare riferimento
  ai  progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei
  contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri
  di testo, alle politiche di riforma;
- azioni  positive,  con  particolare  riferimento alle condizioni di
  accesso  ai  corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
  d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
- iniziative  volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche'
  pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilita' degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilita'.

   4.   L'amministrazione  assicura  l'operativita'  del  Comitato  e
garantisce  tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29
ottobre  1998,  n.  387.  In particolare, valorizza e pubblicizza con
ogni  mezzo,  nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto
dallo  stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale
sulle  condizioni  delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
   5.  Il  Comitato  per le pari opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
   6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta
delle   organizzazioni   sindacali   abilitate   alla  contrattazione
integrativa,  possono  essere  costituiti  appositi comitati entro 60
giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente  contratto,  con
composizione  e  compiti  analoghi  a quello nazionale dei quali deve
essere   assicurato   il   funzionamento  da  parte  delle  Direzioni
regionali. Il Presidente e' nominato dal Direttore regionale.