ART.12 - CONGEDI PARENTALI
               (art. 11 del CCNL II biennio 15-3-2001)

   1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia  di  tutela  della  maternita'  contenute  nel  D.  L.gs.  n.
151/2001.
   2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli
16  e  17  del  D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore,
anche  nell'ipotesi  di  cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta
l'intera  retribuzione  fissa  mensile  nonche'  le  quote di salario
accessorio  fisse  e  ricorrenti  che  competono nei casi di malattia
superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e
per  il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la
disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
   3.  In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i  mesi  di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere
che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il
restante  periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o
in  parte  dalla  data  di  effettivo  rientro  a casa del figlio; la
richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione
medica  dalla  quale  risulti  che  le  condizioni  di  salute  della
lavoratrice   consentono  il  rientro  al  lavoro.  Alla  lavoratrice
rientrata  al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui
all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
   4.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione  dal lavoro previsto
dall'art.  32,  comma  1,  lett.  a)  del D. Lgs. n. 151/2001, per le
lavoratrici  madri  o  in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta  giorni,  computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili  anche  in  modo  frazionato,  non  riducono  le ferie, sono
valutati  ai  fini  dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per
intero,  con  esclusione  dei  compensi per lavoro straordinario e le
indennita'  per  prestazioni  disagiate,  pericolose o dannose per la
salute.
   5.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 2 e
sino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino, nei casi
previsti  dall'art.  47,  comma  1,  del  D.  L.gs. n. 151/2001, alle
lavoratrici  madri  ed  ai  lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni   per   ciascun   anno   di   eta'   del   bambino,  computati
complessivamente  per  entrambi  i  genitori,  di  assenza retribuita
secondo le modalita' indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente,  ha  altresi'  diritto di astenersi dal lavoro, nel
limite  di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni
figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
   6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso
di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche gli eventuali giorni
festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di
computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata,
ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
   7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di
astensione  dal  lavoro,  di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
151/2001,  la  lavoratrice  madre o il lavoratore padre presentano la
relativa  domanda,  con  la  indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza  di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del  periodo  di  astensione.  La domanda puo' essere inviata anche a
mezzo   di   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  purche'  sia
assicurato  comunque  il  rispetto  del  termine  minimo  di quindici
giorni.  Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
   8.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali
che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al
precedente  comma  7,  la  domanda  puo'  essere  presentata entro le
quarantotto  ore  precedenti  l'inizio  del periodo di astensione dal
lavoro.