ART. 14 - FESTIVITA'
                     (art. 20 del CCNL 4-8-1995)

   1.  A  tutti  i  dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di
riposo  ai  sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977,  n.  937.  E' altresi' considerata giorno festivo la ricorrenza
del  Santo  Patrono  della  localita'  in  cui  il  dipendente presta
servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo.
   2.  Le  quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite
nel  corso  dell'anno  scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso,
dal  personale  docente  esclusivamente  durante  il  periodo  tra il
termine  delle  lezioni  e  degli  esami  e  l'inizio  delle  lezioni
dell'anno   scolastico   successivo,  ovvero  durante  i  periodi  di
sospensione delle lezioni.