ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
                     (art. 21 del CCNL 4-8-1995)

   1.  Il  dipendente  della  scuola  con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche
autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione  a  concorsi  od  esami:  gg. 8 complessivi per anno
  scolastico,  ivi  compresi  quelli  eventualmente  richiesti per il
  viaggio;
- lutti  per  perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado,
  di  soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo
  grado: gg. 3 per evento.

   I  permessi  sono  erogati  a domanda, da presentarsi al dirigente
scolastico da parte del personale docente ed ATA.
   2.  A  domanda  del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno
scolastico  tre  giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari  documentati  anche  mediante  autocertificazione.  Per gli
stessi  motivi e con le stesse modalita', vengono fruiti i sei giorni
di ferie durante i periodi di attivita' didattica di cui all'art. 13,
comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
   3.  Il  dipendente ha, altresi', diritto ad un permesso retribuito
di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
   4.   I  permessi  dei  commi  1,  2  e  3  possono  essere  fruiti
cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
   5.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta l'intera
retribuzione,  esclusi  i  compensi  per  attivita'  aggiuntive  e le
indennita'   di   amministrazione,  di  lavoro  notturno/festivo,  di
bilinguismo e di trilinguismo.
   6.  I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dal l'art. 2, comma 3 ter,
del  decreto  legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27
ottobre  1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento
del  limite  fissato dai precedenti commi ne' riducono le ferie; essi
devono  essere  possibilmente  fruiti  dai  docenti  in  giornate non
ricorrenti.
   7.  Il  dipendente  ha  diritto,  inoltre,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni,  ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da specifiche
disposizioni di legge.