ART. 16 - PERMESSI BREVI
                     (art. 22 del CCNL 4-8-1995)

   1.  Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con
contratto  a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo
determinato,  sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a
domanda,   brevi   permessi   di  durata  non  superiore  alla  meta'
dell'orario  giornaliero  individuale di servizio e, comunque, per il
personale  docente  fino  ad  un massimo di due ore. Per il personale
docente  i  permessi  brevi si riferiscono ad unita' minime che siano
orarie di lezione.
   2.  I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore
nel  corso  dell'anno  scolastico  per  il  personale  A.T.A.; per il
personale   docente   il  limite  corrisponde  al  rispettivo  orario
settimanale di insegnamento.
   3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione
del  permesso,  il  dipendente  e'  tenuto  a  recuperare  le ore non
lavorate  in  una  o  piu'  soluzioni  in  relazione alle esigenze di
servizio.
   Il    recupero   da   parte   del   personale   docente   avverra'
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di
interventi  didattici  integrativi,  con precedenza nella classe dove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
   4.  Nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  il recupero per fatto
imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una
somma  pari  alla  retribuzione spettante al dipendente stesso per il
numero di ore non recuperate.
   5.  Per  il  personale  docente  la  concessione  dei  permessi e'
subordinata  alla  possibilita'  della  sostituzione con personale in
servizio.