ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
 (art. 23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49, lettera del CCNL 26-05-1999)

   1.   Il   dipendente   assente   per   malattia  ha  diritto  alla
conservazione  del  posto  per  un  periodo di diciotto mesi. Ai fini
della  maturazione  del  predetto  periodo,  si sommano, alle assenze
dovute   all'ultimo   episodio   morboso,  le  assenze  per  malattia
verificatesi nel triennio precedente.
   2.  Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia  richiesta  e' concesso di assentarsi per un ulteriore periodo
di  18  mesi  in  casi  particolarmente gravi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
   3.  Prima  di  concedere  su  richiesta del dipendente l'ulteriore
periodo  di  assenza  di  cui  al  comma  2 l'amministrazione procede
all'accertamento  delle  sue condizioni di salute, per il tramite del
competente  organo  sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine  di  stabilire  la  sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
   4.  Superati  i  periodi  di  conservazione del posto previsti dai
commi  1  e  2,  oppure  nel  caso  che,  a seguito dell'accertamento
disposto   ai  sensi  del  comma  3,  il  dipendente  sia  dichiarato
permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro,
l'amministrazione   puo'   procedere,   salvo   quanto  previsto  dal
successivo  comma  5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
   5.  Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per
motivi  di  salute  puo'  a  domanda essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato  in  altri  compiti  tenuto  conto  della sua preparazione
culturale   e  professionale.  Tale  utilizzazione  e'  disposta  dal
Direttore  regionale  sulla  base  di  criteri  definiti  in  sede di
contrattazione integrativa nazionale.
   6.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
   7.  Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni di legge a tutela
degli  affetti  da TBC, nonche' quanto previsto dalla legge 26 giugno
1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
   8.  Il  trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente:
a) intera  retribuzione  fissa  mensile, ivi compresa la retribuzione
   professionale  docenti  ed il compenso individuale accessorio, con
   esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato,
   per  i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per
   le  malattie  superiori  a  15 gg lavorativi o in caso di ricovero
   ospedaliero   e   per   il  successivo  periodo  di  convalescenza
   post-ricovero,   al  dipendente  compete  anche  ogni  trattamento
   economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90%  della  retribuzione  di  cui alla lett. a) per i successivi 3
   mesi di assenza;
c) 50%  della  retribuzione  di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6
   mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

   9.   In   caso   di   gravi   patologie   che  richiedano  terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di  cui  ai commi 1 e 8 del
presente  articolo,  oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital  anche  quelli  di  assenza dovuti alle terapie certificate.
Pertanto   per   i   giorni  anzidetti  di  assenza  spetta  l'intera
retribuzione.
   10.   L'assenza   per  malattia,  salva  l'ipotesi  di  comprovato
impedimento,   deve   essere  comunicata  all'istituto  scolastico  o
educativo  in  cui  il  dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque  non  oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
essa  si  verifica,  anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale
assenza.
   11.  Il  dipendente,  salvo  comprovato  impedimento,  e' tenuto a
recapitare  o  spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione
della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della
malattia  o  alla  eventuale  prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine  scada  in  giorno  festivo esso e' prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
   12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione
di appartenenza o di servizio puo' disporre, sin dal primo giorno, il
controllo  della  malattia,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni di
legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non e'
disposto  se  il  dipendente  e' ricoverato in strutture ospedaliere,
pubbliche o private.
   13.  Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori  in  luogo  diverso  da  quello  di  residenza o del domicilio
dichiarato  all'amministrazione  deve  darne immediata comunicazione,
precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
   14.  Il  dipendente  assente  per  malattia,  pur  in  presenza di
espressa  autorizzazione  del  medico  curante ad uscire, e' tenuto a
farsi   trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,  in
ciascun  giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 17 alle ore 19.
   15.  La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le
fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
   16.  Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',   dall'indirizzo   comunicato   per   visite  mediche,
prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o per altri giustificati
motivi,  che  devono  essere,  a  richiesta, documentati, e' tenuto a
darne  preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare.
   17. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo,
il   risarcimento   del  danno  da  mancato  guadagno  effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche
della    normale   retribuzione   -   e'   versato   dal   dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante  il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e
c),  compresi  gli  oneri riflessi inerenti. La presente disposizione
non   pregiudica   l'esercizio,  da  parte  dell'amministrazione,  di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
   18.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo sono comunque
adottate nel rispetto dell'art. 35 della legge 27-12-2002, n. 289.