ART. 18
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
                     (art. 24 del CCNL 4-8-1995)

   1.  L'aspettativa  per  motivi  di  famiglia  continua  ad  essere
regolata  dagli  artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del
10  gennaio  1957  e  dalle  leggi  speciali  che  a tale istituto si
richiamano.  L'aspettativa  e'  erogata  dal  dirigente scolastico al
personale docente ed ATA.
   L'aspettativa   viene   erogata  anche  ai  docenti  di  religione
cattolica  di  cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed
al  personale  di  cui  al  comma  3  dell'art. 19 del presente CCNL,
limitatamente alla durata dell'incarico.
   2.  Ai  sensi  della  predetta  norma  il  dipendente  puo' essere
collocato  in  aspettativa  anche  per  motivi  di  studio, ricerca o
dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
   3.  Il  dipendente e' inoltre collocato in aspettativa, a domanda,
per  un  anno scolastico senza assegni per realizzare, nell'ambito di
un  altro  comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attivita'
lavorativa o per superare un periodo di prova.