ART. 19
FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
 (art. 25 del CCNL 4-8-1995 e interpretazione autentica dell'art. 19
                del CCNL 4-8-95, firmata il 17-9-97)

   1.  Al  personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art.  3,  comma  6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non
licenziabile  di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.
270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le
disposizioni  in  materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal
presente  contratto  per  il personale assunto a tempo indeterminato,
con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
   2.  Le  ferie  del  personale  assunto  a  tempo  determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle   ferie  maturate,  le  stesse  saranno  liquidate  al  termine
dell'anno  scolastico  e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso  dell'anno  scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione  delle  lezioni  nel  corso  dell'anno  scolastico non e'
obbligatoria.  Pertanto, per il personale docente a tempo determinato
che,  durante  il  rapporto  di  impiego, non abbia chiesto di fruire
delle  ferie  durante  i periodi di sospensione delle lezioni, si da'
luogo   al  pagamento  sostitutivo  delle  stesse  al  momento  della
cessazione del rapporto.
   3.  Il  personale  docente  ed  ATA  assunto con contratto a tempo
determinato  per  l'intero  anno  scolastico  o fino al termine delle
attivita'  didattiche,  nonche'  quello  ad  esso equiparato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in
un triennio scolastico.
   4.  Fermo  restando  tale  limite,  in  ciascun anno scolastico la
retribuzione  spettante  al  personale  di cui al comma precedente e'
corrisposta  per  intero  nel primo mese di assenza, nella misura del
50%  nel  secondo  e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
   5.  Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale
per  l'insegnamento  della religione cattolica, secondo la disciplina
di  cui  all'art.  309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi
nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988,  assente  per malattia, ha diritto alla conservazione del posto
per  un  periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico,
con  la retribuzione calcolata con le modalita' di cui al comma 4. 6.
Le  assenze  per malattia parzialmente retribuite non interrompono la
maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
   7.  Al  personale  docente,  educativo  ed  ATA  assunto  a  tempo
determinato,  ivi  compreso quello di cui al precedente comma 5, sono
concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od
esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi   quelli  eventualmente  richiesti  per  il  viaggio.  Sono,
inoltre,  attribuiti  permessi  non retribuiti, fino ad un massimo di
sei giorni, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2.
   8.  I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
   9.  Il  dipendente  di  cui  al presente articolo ha diritto a tre
giorni  di  permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di
parenti  entro  il  secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado.
   10.  Nei  casi  di assenza dal servizio per malattia del personale
docente  ed  ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato
dal  dirigente  scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre
1983,  n.  463,  convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983,  n.  638.  Tale  personale  ha  comunque diritto, nei limiti di
durata  del  contratto  medesimo, alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
   11.  I  periodi  di  assenza  parzialmente  retribuiti  di  cui al
precedente  comma  10 non interrompono la maturazione dell'anzianita'
di servizio a tutti gli effetti.
   12.  Il  personale  docente  ed ATA assunto a tempo determinato ha
diritto  entro  i  limiti  di  durata  del  rapporto,  ad un permesso
retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
   13.   I   permessi   di  cui  ai  commi  9  e  12  sono  computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
   14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme
relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 12.
   15.  Al  personale  di  cui  al  presente articolo si applicano le
disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma
9.