ART. 20
     INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
                     (art. 26 del CCNL 4-8-1995)

   1.  In  caso  di  assenza  dovuta ad infortunio sul lavoro, non si
computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del
posto  il  periodo  di  malattia  necessario  affinche' il dipendente
giunga  a  completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 8, lett. a).
   2.  Fuori  dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia  riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta  l'intera  retribuzione  per tutto il periodo di conservazione
del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
   3.  Le  disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla
generalita'  del personale della scuola e pertanto si applicano anche
ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata
della  nomina,  e  anche  a  valere  su  eventuale  ulteriore  nomina
conferita in costanza delle patologie di cui sopra.