ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO (art. 29 del (CCNL 4-8-1995) 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: - 2 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 10 anni; - 4 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre 10 anni.