ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO
                    (art. 29 del (CCNL 4-8-1995)

   1.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  presente contratto prevede la
risoluzione   del   rapporto   con  preavviso  o  con  corresponsione
dell'indennita'  sostitutiva  dello  stesso,  i relativi termini sono
fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre 10 anni.