ART. 9 MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA (art. 11 e 47 del CCNL 26-5-1999) 1. Il MIUR, in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni scolastiche regionali le risorse, gia' stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNL, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOSS. 2. Ogni direttore regionale stipulera' apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS., favorendo la pluralita' e la diffusione delle esperienze sul territorio. 3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale dell'area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell'offerta formativa, che la Direzione generale regionale finanziera' nell'ambito di quanto previsto dall'anzidetto contratto integrativo regionale. 4. I compensi per il personale coinvolto nelle attivita' di cui al presente articolo saranno definiti in sede di contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale.