ART. 9
MISURE  INCENTIVANTI  PER  PROGETTI  RELATIVI  ALLE AREE A RISCHIO, A
   FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA
                  (art. 11 e 47 del CCNL 26-5-1999)

   1.  Il  MIUR,  in  tempi  utili per l'inizio dell'anno scolastico,
   suddivide  annualmente  tra  le Direzioni scolastiche regionali le
   risorse, gia' stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNL,
   per   le   scuole  delle  aree  a  rischio  ed  a  forte  processo
   immigratorio,  utilizzando  indicatori  di  carattere sociale e di
   disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOSS.
   2.   Ogni   direttore   regionale  stipulera'  apposito  contratto
   integrativo  regionale  con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
   per  indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto,
   la  durata  dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione
   scolastica  da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati
   da  comunicare al MIUR e alle OO.SS., favorendo la pluralita' e la
   diffusione delle esperienze sul territorio.
   3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale
   di rischio, accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in
   rete,   e   comunque   privilegiando  la  dimensione  territoriale
   dell'area.  A  tal  fine saranno elaborati progetti finalizzati al
   recupero   dell'insuccesso   scolastico  anche  con  l'ampliamento
   dell'offerta   formativa,  che  la  Direzione  generale  regionale
   finanziera'   nell'ambito   di   quanto   previsto  dall'anzidetto
   contratto integrativo regionale.
   4. I compensi per il personale coinvolto nelle attivita' di cui al
   presente  articolo  saranno  definiti  in  sede  di contrattazione
   d'istituto,  sulla  base  dei  criteri generali assunti in sede di
   contrattazione regionale.