Art. 10.
Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto
fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la
certezza, (( e la liquidita' )) del credito, nonche' la data
indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione, (( che non e'
utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di
ingiunzione, )) puo' avere ad oggetto anche importi da rimborsare
secondo modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.