Art. 11.
Premio di quotazione in borsa
1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e'
ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette
societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le
societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla
quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia
luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto
dell'utile di eser-cizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad
aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino
a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione,
fuori del caso previsto dall' (( articolo )) 133 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1
si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della
revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di
cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui all' (( articolo )) 1 e seguenti del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono
optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di
quella di cui al comma 1.