Art. 12.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in
societa' quotate di piccola e media capitalizzazione.
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le
parole: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste».
2. Nel comma 2 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: «La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'(( articolo )) 43 del (( decreto del Presidente della
Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto
informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o
media capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro
determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di
quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo
alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta».
3. Nei comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta
aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il
valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'(( articolo
)) 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta.».
4. Nel comma 3 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, nel comma 4 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, (( dalla ))
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime
tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il credito d'imposta
riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'((
articolo )) 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al (( decreto del Presidente
della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente
periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'((
articolo )) 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti
per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.».
5. Nel comma 1 dell'(( articolo )) 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Il risultato si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per
il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle
somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura
del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento
collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota
del 5 per cento.».
6. Nel comma 3 dell'(( articolo )) 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, le parole: «nonche' la ritenuta
prevista, nella misura del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per
cento e del 5 per cento,».
7. Nel comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il
regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei
due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il
regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla
presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi
maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con
l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti
tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall'(( articolo )) 43 del (( decreto
del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, il
regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche,
nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare».
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui le quote o azioni
di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1.».
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani, dopo le parole: «al pagamento di una somma pari
al 15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi,
qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento».
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti
esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Nel caso di organismi d'investimento
collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento.».
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole: «di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite le
seguenti: «il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,».
(( 11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri
degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del «Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste». ))