Art. 12.
Riduzione   dell'aliquota   dell'imposta   per   gli   organismi   di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in
        societa' quotate di piccola e media capitalizzazione.

  1.  Nel  terzo  periodo  del  comma  1 degli articoli 9 della legge
23 marzo  1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n.  512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n.  649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri  di  investimento  mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel  territorio  dello  Stato,  14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e   11  della  legge  14 agosto  1993,  n.  344,  sull'istituzione  e
disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento  mobiliare  chiusi, le
parole:  «nonche'  le  ritenute  del  12,50  per cento previste» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste».
  2.  Nel comma 2 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al  collocamento  nel  territorio  dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito  dai  seguenti:  «La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento,  qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi  del  relativo  attivo  siano  investiti in azioni ammesse alla
quotazione  nei  mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo  di  un  anno  dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento del
regolamento  alla  presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno  solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici  del  fondo  al  netto  dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile  ai  risultati  negativi della gestione, contabilizzato
nei   prospetti   medesimi.   Devono  essere  tenuti  a  disposizione
dell'Amministrazione  finanziaria  fino  alla  scadenza  dei  termini
stabiliti  dall'(( articolo )) 43 del (( decreto del Presidente della
Repubblica   ))   29 settembre   1973,  n.  600,  anche  su  supporto
informatico,   appositi   prospetti   contabili   che  consentano  di
verificare  l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o
media    capitalizzazione    s'intendono    le   societa'   con   una
capitalizzazione  di  mercato  non  superiore  a  800 milioni di euro
determinata  sulla  base  dei  prezzi  rilevati  l'ultimo  giorno  di
quotazione  di  ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si  determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del fondo
alla  fine  dell'anno  al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato  dei  rimborsi  e  dei  proventi  eventualmente distribuiti
nell'anno  e  diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore  del  patrimonio  netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno,  i
proventi  derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo  del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento  dei  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma  1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche'  i  proventi  esenti  e  quelli  soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta».
  3. Nei comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante  la  disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento mobiliare
chiusi,  il  secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta
aliquota  e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda  che  non  meno  dei  due  terzi  del  relativo  attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o  di  adeguamento  del  regolamento  alla  presente disposizione, il
valore  dell'investimento  nelle  azioni  delle predette societa' non
risulti  inferiore,  nel  corso  dell'anno  solare,  ai due terzi del
valore  dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo  al  netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati  negativi  della  gestione,  contabilizzato  nei  prospetti
medesimi.  Devono  essere  tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'(( articolo
)) 43  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che  consentano  di  verificare  l'osservanza  del  requisito  minimo
d'investimento  previsto  dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per  societa'  di  piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le
societa'  con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
milioni  di  euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno  di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della
gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo   alla   fine   dell'anno  al  lordo  dell'imposta  sostitutiva
accantonata,  aumentato  dei  rimborsi  e  dei proventi eventualmente
distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno,  il  valore  del  patrimonio  netto  del  fondo all'inizio
dell'anno,  i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
e  il  60  per  cento  dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi  d'investimento  collettivo  del risparmio di cui al quarto
periodo  del  comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta.».
  4.  Nel comma 3 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento
mobiliare,  nel  comma 4 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, (( dalla ))
legge  25 novembre  1983,  n.  649,  recante la disciplina del regime
tributario  dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il  secondo  periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il credito d'imposta
riconosciuto  sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui  al  secondo  periodo  del  comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato  fino  a  concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso  si  applicano  le  disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'((
articolo  )) 11  e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo
unico  delle  imposte sui redditi di cui al (( decreto del Presidente
della   Repubblica   ))   22 dicembre   1986,   n.   917.   L'imposta
corrispondente  al  credito  d'imposta  limitato di cui al precedente
periodo  e'  computata,  fino  a concorrenza dell'importo del credito
medesimo,  nell'ammontare  delle  imposte  di  cui al comma 4 dell'((
articolo  )) 105  del medesimo testo unico secondo i criteri previsti
per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.».
  5.  Nel  comma  1  dell'((  articolo  )) 14 del decreto legislativo
21 aprile   1993,   n.   124,   recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche  complementari,  il  secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:  «Il  risultato  si  determina  sottraendo  dal  valore del
patrimonio  netto  al  termine  di  ciascun  anno  solare,  al  lordo
dell'imposta  sostitutiva,  aumentato delle erogazioni effettuate per
il  pagamento  dei  riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle
somme  trasferite  ad  altre  forme  pensionistiche,  e diminuito dei
contributi   versati,   delle   somme   ricevute   da   altre   forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per
cento  dei  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma  1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote
o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio
soggetti  ad  imposta  sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono  a  formare  il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti  nel  rendiconto  del  fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura
del  6  per  cento  nel  caso  in  cui  gli  organismi d'investimento
collettivo  del  risparmio  siano assoggettati ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota
del 5 per cento.».
  6.  Nel  comma  3  dell'((  articolo  )) 14 del decreto legislativo
21 aprile   1993,   n.   124,   recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche   complementari,   le  parole:  «nonche'  la  ritenuta
prevista,  nella  misura  del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle
seguenti:  «nonche'  le ritenute previste, nella misura del 12,50 per
cento e del 5 per cento,».
  7.  Nel  comma  1  dell'((  articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983,   n.   77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei  fondi  comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La  ritenuta  e'  operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il
regolamento  dell'organismo  d'investimento  preveda che non meno dei
due  terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione  nei  mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo  di  un  anno  dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento del
regolamento  alla  presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno  solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici   dell'organismo   d'investimento.   Nel  caso  in  cui  il
regolamento  dell'organismo  d'investimento  sia  stato adeguato alla
presente  disposizione  successivamente  al  suo  avvio, sui proventi
maturati  fino  alla  data  di adeguamento la ritenuta e' operata con
l'aliquota  del  12,50  per  cento.  I  soggetti incaricati residenti
tengono  a  disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria fino alla
scadenza  dei termini stabiliti dall'(( articolo )) 43 del (( decreto
del  Presidente  della  Repubblica  ))  29 settembre 1973, n. 600, il
regolamento  dell'organismo  d'investimento e le eventuali modifiche,
nonche',  anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che  consentano  di  verificare  l'osservanza  del  requisito  minimo
d'investimento  previsto  dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per  societa'  di  piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le
societa'  con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
milioni  di  euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare».
  8.  Il  comma  4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui le quote o azioni
di  cui  al  comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi   sono   conseguiti   all'estero  senza  applicazione  della
ritenuta,  detti  proventi,  se  percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa  commerciale,  sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo  le  disposizioni  di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  con  le  stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1.».
  9.  Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori  di  quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio  italiani,  dopo le parole: «al pagamento di una somma pari
al  15  per cento» sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi,
qualora   siano  erogati  da  organismi  di  investimento  collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al  6  per  cento,  qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo  soggetti  ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento».
  10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  l'esenzione  da  imposta  sostitutiva degli
organismi    d'investimento    collettivo    italiani    sottoscritti
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti,  il  primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «Nel  caso  di  organismi  d'investimento
collettivo  mobiliare  le  cui  quote  o  azioni  siano  sottoscritte
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti  di  cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della  gestione  altrimenti  dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento.».
  11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole:  «di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite le
seguenti:   «il   60   per   cento   dei   proventi  derivanti  dalla
partecipazione  ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di  cui  al  quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,».
((    11-bis.  Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n.  19,  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  13  luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  del tesoro emanato di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508,  concernenti  l'istituzione  e  il  funzionamento del «Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste». ))