Art. 14.
Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( nella rubrica )) le parole: «di rilevanza industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «di rilevanza economica»;
(( b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni
del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal
campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati
dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n.
164»; ))
c) al comma 4, lettera a), le parole: «con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite
dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico» e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «,a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'erogazione del
servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarita' del servizio:
(( a) )) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
(( b) )) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
(( c) )) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione
che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano.»;
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore.»;
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;
g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile.»;
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano».
(( h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni». ))
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( nella rubrica )) le parole: «privi di rilevanza industriale»
sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «privi di rilevanza
industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza
economica»;
c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al com-ma 7 del medesimo articolo
35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma
16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine
dell'affidamento».