Art. 17.
      Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
    a) le  disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera   d)  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  nonche'  la
disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
    b) le  disposizioni  in  materia  di  aliquota  di accisa sul gas
metano  per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
    c) le  disposizioni  in  materia  di  agevolazione per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418.
  2.  Per  l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonche' sulle
emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   occorrenti  per  il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005.
  3.  Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1,   lettera   c),   in   relazione   all'accertamento  dell'avvenuto
raggiungimento  del  limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere
generale  dello  Stato  15 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma  6-bis,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per
detto  anno  uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si
provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
((     3-bis.   All'articolo   4,   comma  4-ter,  del  decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso
in  cui  l'energia  sia  fornita  all'utente finale da un comune, che
gestisce  direttamente  gli  impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione  sul  credito  maturato,  con  la tabella dei Kwh
forniti  dal  comune,  e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e
dal  fornitore  dell'energia  ed  il  credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore». ))
((     3-ter.   Ai   fini   dell'elaborazione   delle   strategie  di
ammodernamento  e  riqualificazione  dell'autotrasporto di merci, con
particolare    riguardo    allo    sviluppo    della    logistica   e
dell'intermodalita',  e'  autorizzata  la  spesa di 2 milioni di euro
annui  per  le  attivita' ed il funzionamento della Consulta generale
per l'autotrasporto. ))
((     3-quater.   All'onere   di   cui   ai  commi  3-bis  e  3-ter,
rispettivamente  pari  a  50.000  euro  e  2 milioni di euro annui, a
decorrere   dall'anno   2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari   esteri.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. ))