Art. 18.
            Contributo per il recupero degli olii esausti

  1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  28 dicembre  2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  «e  mediante  riciclaggio,  per  la
produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;
    b) al  comma  6  le  parole:  «e  produzione  di  combustibili  a
specifica» sono soppresse.