Art. 18.
Contributo per il recupero degli olii esausti
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e mediante riciclaggio, per la
produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: «e produzione di combustibili a
specifica» sono soppresse.