Art. 6.
          Trasformazione della SACE in societa' per azioni

  1. L'Istituto  per  i  servizi  assicurativi  del  commercio estero
(SACE)  e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE  S.p.a.  -  Servizi  assicurativi  del  commercio  estero o piu'
brevemente  SACE  S.p.a.  con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE
S.p.a.  succede  nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
  2. Le  azioni  della  SACE  S.p.a.  sono  attribuite  al  Ministero
dell'economia  e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5
dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143, e
successive modificazioni.
  3. I  crediti  di cui all'(( articolo )) 7, comma 2, del (( decreto
legislativo  ))  31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni,   esistenti   alla  data  del  31 dicembre  2003,  sono
trasferiti  alla  SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti  medesimi  sono  iscritti  nel  bilancio della SACE S.p.a. al
valore  indicato  nella  relativa  posta del conto patrimoniale dello
Stato.   Ulteriori   trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
partecipazioni  societarie  dello  Stato  a  favore della SACE S.p.a.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  determina  anche il
relativo  valore  di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti   di   cui  al  presente  comma  non  si  applicano  gli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
  4.  Le  somme  recuperate  riferite  ai  crediti di cui al comma 3,
detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati  indennizzati,  sono
trasferite  in  un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale  dello  Stato  intestato  alla  SACE  S.p.a.,  unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
  5.  Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e'
pari  alla  somma  del  netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura  di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
all'  ((  articolo  )) 7,  comma 2,  del  ((  decreto  legislativo ))
31 marzo  1998,  n.  143,  e successive modificazioni e integrazioni,
stabilito ai sensi del comma 3.
  6.  Dalla  data  indicata  nel  comma 1  e'  soppresso  il Fondo di
dotazione  di cui al (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello  Stato,  le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  non rientranti
nell'ambito  di  applicazione  di  altre  disposizioni normative sono
riferite  al  capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.a.
  7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  deroga agli
articoli da  2342  a  2345  del codice civile, con proprio decreto di
natura  non  regolamentare,  su  proposta  dell'organo amministrativo
della  SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio  di  esercizio  relativo  all'anno  2004, puo' rettificare i
valori  dell'attivo  e  del  passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza  e  qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
  8. L'approvazione  dello  statuto  e la nomina dei componenti degli
organi  sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali,  la  SACE S.p.a.  e'  amministrata  dagli  organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
  9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2,  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  come  definite  dal  CIPE  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma 3,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  e  successive  modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non   di  mercato.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE  S.p.a.  nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del  bilancio  dello  Stato  distintamente  per le garanzie di durata
inferiore  e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  puo',  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri  e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni  che  per  natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi
connessi  o  paesi  di  destinazione  non  beneficiano della garanzia
statale.  La  garanzia  dello  Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni  assunti  da  SACE  precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
  10. Le  garanzie  gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base  alle  leggi  22 dicembre  1953,  n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio  1967,  n.  131,  24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
  11. Alle  attivita'  che  beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all' (( articolo )) 2, comma 3, all'
((  articolo  )) 8,  comma 1, e all' (( articolo )) 24 del (( decreto
legislativo  ))  31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni.
  12. La  SACE  S.p.a.  puo'  svolgere  l'attivita' assicurativa e di
garanzia  dei  rischi  di  mercato  come  definiti  dalla  disciplina
dell'Unione  europea.  L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con  contabilita'  separata  rispetto  alle attivita' che beneficiano
della  garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni.  In  quest'ultimo  caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.a.   non   puo'  essere  inferiore  al  30%  e  non  puo'  essere
sottoscritta  mediante  conferimento  dei  crediti di cui al comma 3.
L'attivita'  di  cui  al  presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
  13. Le  attivita'  della  SACE S.p.a.  che  non  beneficiano  della
garanzia  dello  Stato  sono  soggette  alla  normativa in materia di
assicurazioni  private,  incluse  le  disposizioni  di cui alla legge
12 agosto 1982, n. 576.
  14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in   casi   direttamente   e   strettamente  collegati  all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  di garanzia ovvero per consentire un
piu'  efficace  recupero  degli  indennizzi  erogati.  La SACE S.p.a.
concorda  con  la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.),  di  cui  alla  legge  24 aprile  1990,  n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
  15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE  S.p.a.  puo'  avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla   rappresentanza   e   difesa   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
  16. Il  controllo  della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  17. Sulla  base  di  una  apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.a.,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
  18. Gli  utili  di  esercizio  della  SACE S.p.a.,  di cui e' stata
deliberata  la  distribuzione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione
di  una  quota  pari  al 10 per cento degli stessi che e' versata nel
conto   corrente   di   Tesoreria  di  cui  all'  ((  articolo  )) 7,
comma 2-bis, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per
gli scopi e le finalita' ivi previsti.
  19. La  trasformazione  prevista  dal comma 1 e il trasferimento di
cui  al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui  all'articolo 7,  commi 3  e 4,  del  ((  decreto  legislativo ))
31 marzo  1998,  n.  143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione  di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio  di amministrazione della SACE, con particolare riferimento
ad  ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni  medesime  per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti  trasferiti  ai  sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato  oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di  obbligazioni  di  cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati  in  relazione  alle  stesse,  costituiscono  a  tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via
prioritaria  al  servizio  delle  operazioni  sopra indicate. Su tale
patrimonio  separato  non  sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione  alle  operazioni  di  cartolarizzazione  e di emissione di
obbligazioni  di  cui  sopra.  La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a.
  20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa'  previsti  dalla  normativa  vigente. La pubblicazione tiene
altresi'  luogo  della pubblicita' prevista dall' (( articolo )) 2362
del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo ))
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse  e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della  SACE  nella  SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla
prima,   incluse   le   operazioni  di  determinazione,  sia  in  via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono  alla  formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti  nel  bilancio  della  medesima  SACE S.p.a. in seguito alle
predette  operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle  imposte  sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
  21. Dalla  data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in  leggi,  regolamenti  e  provvedimenti  vigenti sono da intendersi
riferiti  alla  SACE S.p.a., per quanto pertinenti. Nell' (( articolo
)) 1,  comma 2,  della  legge  25 luglio  2000,  n.  209,  le parole:
«vantati  dallo  Stato  italiano» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 2 della presente legge».
  22. Alla  SACE  S.p.a.  si  applica  il  ((  decreto legislativo ))
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
  23. L'articolo 7,   comma 2-bis   del  ((  decreto  legislativo  ))
31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
  «2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE   inseriti   negli   accordi   bilaterali   intergovernativi  di
ristrutturazione  del  debito,  stipulati  dal Ministero degli affari
esteri  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
affluite  sino  alla  data  di  trasformazione  della SACE nella SACE
S.p.a.  nell'apposito  conto  corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   del  tesoro,  restano  di  titolarita'  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente  per  finanziare  la  sottoscrizione  di aumenti di capitale
della  SACE  S.p.a.  e  per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti  dalla  SACE S.p.a.,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti,
nonche'  per  ogni  altro  scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita'  della  SACE  S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero,   anche   in   collaborazione  o  coordinamento  con  le
istituzioni  finanziarie  internazionali, nel rispetto delle esigenze
di   finanza  pubblica.  Gli  stanziamenti  necessari  relativi  agli
utilizzi  del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e  iscritti  nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro».
  24.  Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2  e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2,  3  e  4,  e  12  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono  abrogati,  ma
continuano  ad  essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto  della  SACE S.p.a.  La  titolarita'  e le disponibilita' del
conto  corrente  acceso  presso  la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi  dell'articolo 8,  comma 3,  del  decreto  legislativo 31 marzo
1998,  n.  143,  sono  trasferite  alla  SACE S.p.a., con funzioni di
riserva,  a  fronte  degli  impegni  assunti  che  beneficiano  della
garanzia dello Stato.