Art. 6.
Trasformazione della SACE in societa' per azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o piu'
brevemente SACE S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE
S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni.
3. I crediti di cui all'(( articolo )) 7, comma 2, del (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono
trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al
valore indicato nella relativa posta del conto patrimoniale dello
Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.a.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il
relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3,
detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono
trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e'
pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
all' (( articolo )) 7, comma 2, del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni,
stabilito ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di
dotazione di cui al (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti
nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di
natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo
della SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i
valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi
connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all' (( articolo )) 2, comma 3, all'
(( articolo )) 8, comma 1, e all' (( articolo )) 24 del (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni.
12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di
garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina
dell'Unione europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano
della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere
sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3.
L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano della
garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge
12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un
piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a.
concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e' stata
deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione
di una quota pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel
conto corrente di Tesoreria di cui all' (( articolo )) 7,
comma 2-bis, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per
gli scopi e le finalita' ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di
cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento
ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via
prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresi' luogo della pubblicita' prevista dall' (( articolo )) 2362
del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo ))
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della SACE nella SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla
prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito alle
predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. Nell' (( articolo
)) 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole:
«vantati dallo Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 2 della presente legge».
22. Alla SACE S.p.a. si applica il (( decreto legislativo ))
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
«2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di
ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari
esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE
S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale
della SACE S.p.a. e per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze
di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli
utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro».
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma
continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di
riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.