Art. 8.
                        Ruling internazionale

  1.  Le  imprese  con  attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento  al  regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
  2.  La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola  per  il  periodo  d'imposta nel corso del quale l'accordo e'
stipulato  e  per  i  due  periodi  d'imposta  successivi,  salvo che
intervengano  mutamenti  nelle  circostanze  di  fatto  o  di diritto
rilevanti   al   fine   delle   predette   metodologie  e  risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
  3.   In   base   alla   normativa   comunitaria,  l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli  Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
  4.  Per  i  periodi  d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione
finanziaria  esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soltanto   in   relazione  a  questioni  diverse  da  quelle  oggetto
dell'accordo.
  5.  La  richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di
Milano  o  di  Roma,  della  Agenzia  delle  entrate,  secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
  6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo, ammontanti a 5
milioni  di  euro  a  decorrere  dal 2004, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.