Art. 12. 
 
  L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. 
 
  Ha altresi'  il  diritto  esclusivo  di  utilizzare  economicamente
l'opera in ogni forma  e  modo,  originale  o  derivato,  nei  limiti
fissati da questa  legge,  ed  in  particolare  con  l'esercizio  dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. 
 
  E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del diritto di utilizzazione.