Art. 17. 
 
  Il diritto esclusivo di mettere in  commercio  ha  per  oggetto  di
porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli  esemplari  di
essa e comprende altresi' il  diritto  esclusivo  di  introdurre  nel
territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in
circolazione.