Art. 26. I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato. Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attivita' politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Cio' vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona. Si presumono altresi' profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma. Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o, posseduti per interposte persone.