Art. 29. 
 
  Se il patrimonio del debitore risulta  insufficiente  a  pagare  le
somme dovute allo Stato, sono privi di effetto, rispetto a questo: 
 
  1) gli atti a titolo gratuito posti  in  essere  dal  debitore  nel
quinquennio anteriore al 25 luglio 1943; 
 
  2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data 
 
  Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo  del  suo  credito  per
profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio  anteriore
al  25  luglio  1943  dal  coniuge  del  debitore,   si   considerano
appartenenti a questo.