Art. 30. L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probita' e competenza. La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati. La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime. Nell'udienza, che e' pubblica, e' ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che puo' farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che puo' farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato. Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.