Art. 31. 
 
  La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri
di indagine, accesso,  ispezione,  controllo  e  richiesta  di  dati,
conferiti agli  agenti  delle  imposte  dirette  e  alle  Commissioni
amministrative  per  l'accertamento  dell'imposta  straordinaria  sui
maggiori utili relativi allo stato di guerra. 
 
  Non e' ammesso il diritto di astenersi dal  testimoniare  nei  casi
dell'art. 352 del Codice di procedura penale. 
 
  Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi
o commette falsita' e' punito a termine degli articoli 366, 372,  373
del Codice penale. 
 
  Chi non adempie alle altre richieste della Sezione e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire. 
 
  Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza  che
sono stati realizzati  profitti  di  regime,  debbono  immediatamente
comunicarlo  all'Alto  Commissario  o  chi  e'  tenuto  a  fare  tali
comunicazioni e non vi adempie e' punito come al comma precedente. 
 
  Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, puo'  essere
comandato presso di essa personale delle  polizia  giudiziaria  o  di
altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.