Art. 32. Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Puo' ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni. La deliberazione in grado di appello e' rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di' appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri. Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.