Art. 33. Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facolta' di ricorrere entro tre mesi.